ࡱ> dfabc!`8bjbj\\>>!K  H`H`H`8`D` aaaaaic{c chjjjjjjšh-Lj9 eGc"iceej aaMnnne a ahnehnn:ȗ, aa H`lv440y?mdyy ,chcJnAd<}dLcccjjmdccceeee VH` H`   COMUNE DI POGGIO BERNI PROVINCIA DI RIMINI REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI Adottato dal Consiglio Comunale con atto n. 40 del 28/12/2006. in vigore dal giorno 28/12/ 2006 Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 50 del 25/11/2008 INDICE TITOLO I: Disposizioni preliminari Art. 1 Oggetto Art. 2 Competenze Art. 3 Responsabilit del Comune Art. 4 Autorizzazioni di Stato Civile Art. 5 Servizi gratuiti e a pagamento TITOLO II: Trasporti Funebri Art. 6 Definizione di trasporto funebre Art. 7 Trasporti funebri di competenza del Comune Art. 8 Trasporto di urne cinerarie e cassette di resti ossei Art. 9 Orario dei trasporti funebri e dei funerali Art. 10 Requisiti delle imprese per lesercizio di attivit funebre a pagamento Art. 11 Diritto fisso Art. 12 Vigilanza e controllo TITOLO III: Custodia e gestione dei cimiteri Art. 13 Servizio di custodia Art. 14 Registro delle sepolture Art. 15 Diritto di sepoltura Art. 16 Tipologie di sepoltura Art. 17 Cremazione Art. 18 Esumazioni Art. 19 Estumulazioni Art. 20 Sepolture in scadenza Art. 21 Traslazioni Art. 22 Operazioni cimiteriali gratuite Art. 23 Orario di apertura dei Cimiteri e degli Uffici Art. 24 Servizio di luci votive Art. 25 Disciplina dell'ingresso nei Cimiteri Art. 26 Divieti di atti e comportamenti Art. 27 Cerimonie e riti religiosi TITOLO IV: Concessioni Cimiteriali Art. 28 Sepolture private Art. 29 Modalit di assegnazione delle concessioni Art. 30 Concessione per sepoltura privata individuale Art. 31 Durata delle concessioni Art. 32 Subentro nella titolarit di una concessione Art. 33 Rinuncia a concessione cimiteriale e relativi rimborsi Art. 34 Decadenza di concessione cimiteriale Art. 35 Revoca di concessione cimiteriale Art. 36 Estinzione di concessione cimiteriale Art. 37 Progettazione e costruzione di sepolture private Art. 38 Manutenzione di sepolture private TITOLO V: Ornamentazione delle tombe Art. 39 Ornamentazione di tombe in campo di inumazione Art. 40 Ornamentazione di loculi Art. 41 Ornamentazione di tombe private nel campo, in edicole e cappelle di famiglia TITOLO VII: DISPOSIZIONI varie, transitorie e finali Art. 42 Responsabilit all'interno dei Cimiteri Art. 43 Cautele Art. 44 Sanzioni Art. 45 Obblighi e divieti per il personale addetto ai Servizi Cimiteriali Art. 46 Efficacia delle disposizioni del Regolamento Art. 47 Sanatoria prestiti TITOLO I: Disposizioni preliminari Art. 1 Oggetto Il presente Regolamento in osservanza alle disposizioni di cui: Al Testo Unico delle Leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 /07/1934 n. 1265 e successive modificazioni e aggiunte; Al Regio Decreto 9 Luglio 1939 n. 1238 sullordinamento dello stato civile e D.P.R. 396/2000 sullordinamento dello Stato Civile; Al D.P.R. 10/09/1990 n. 285 recante Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria; Alla Legge 28/02/2001 n. 26: Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 27/12/2000, n. 392 recante disposizione urgente in materia di enti Locali; Alla Legge Regionale 29/07/2004, n. 19 Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria; Al Regolamento Regionale 23/05/2006, n. 4 Regolamento in materia di piani cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione, previsto dallart. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 19/2004; detta norme volte ad armonizzare le attivit, i comportamenti, lorganizzazione delle funzioni e delle risorse poste in essere dal Comune di Poggio Berni nonch da enti e da imprese private, in relazione al decesso di persone al fine di garantire la tutela della salute e delligiene pubblica, la possibilit di manifestare il lutto e il cordoglio e di praticare atti di piet e di memoria. Il presente Regolamento sostituisce il precedente Regolamento per la concessione in uso di loculi nei cimiteri Comunali approvato con delibera C.C. n.23 del 22/03/1994, modificato con delibera C.C. n. 38 del 12/04/1996, modificato con delibera C.C. n.40 del 27/06/1997. Gli uffici comunali e i soggetti privati, ai quali il presente regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone, sono tenuti a svolgerli secondo i criteri di buona amministrazione e con la considerazione dello stato particolare di disagio causato dallevento luttuoso tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede alle esequie. Il Comune assicura la pi ampia agibilit alle cerimonie e ai riti funebri tutelando in tal modo i diritti inviolabili delluomo e delle formazioni sociali. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono automaticamente modificate in sintonia con eventuali variazioni che intervengano nelle normative nazionali e regionali alle quali le stesse si richiamano. Art. 2 Competenze Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorit Sanitaria Locale. I servizi di cui allart. 1, sia singolarmente che globalmente individuati, possono essere gestiti attraverso una delle forme previste dagli artt. 112 e ss. del D.L.vo n 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni, nonch a mezzo del Servizio di Igiene Pubblica della competente A.U.S.L. ove previsto dalla legge. Nel caso di gestione dei servizi cimiteriali affidata a soggetto svolgente anche lattivit funebre regolata dallart. 13 della L.R. n 19 del 29/07/04, si applica quanto previsto dal comma 2, art. 5 della medesima L.R.. In caso di servizi gestiti in economia, le funzioni e la relativa organizzazione sono determinate, per le integrazioni necessarie alla presente normativa, con i vigenti Regolamenti Comunali di Organizzazione, dei Contratti e di Contabilit. Per i servizi gestiti nelle altre forme, le funzioni e la relativa organizzazione sono stabilite dagli statuti, dai regolamenti e dai contratti di servizio, dai capitolati speciali e dalle condizioni di concessione. I servizi in questione, quando gestiti in economia, sono di competenza degli Uffici individuati nel Regolamento di Organizzazione; nel caso di gestione degli stessi in altra forma, gli Enti gestori rispondono del loro operato all'Amministrazione Comunale per il tramite dei citati uffici. Per quanto riguarda la fissazione delle tariffe per tutti i servizi di cui al presente regolamento e la decisione in ordine alla realizzazione di nuovi cimiteri, alla soppressione, alla modificazione o ampliamento di quelli esistenti, sia nella ricettivit che nelle strutture o impianti di servizio, sono comunque competenti gli Organi di Governo del Comune su proposta degli Uffici individuati secondo il Regolamento di Organizzazione. Nellambito dei principi fondamentali individuati con il presente Regolamento, la Giunta Comunale definisce, ove occorra, criteri applicativi e modalit per lo svolgimento dei servizi funebri e cimiteriali. Ci, in particolare, per quanto si riferisce alla localizzazione degli impianti di cui allart. 7, comma 2, lett. a) della L.R. n 19/04, allaffidamento personale dellurna cineraria di cui allart. 11, commi 3 e 4 della medesima Legge Regionale ed allintervento di cui allart. 7, comma 3 della citata Legge, concernente gli animali daffezione. Art. 3 Responsabilit del Comune Il Comune, simpegna perch allinterno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone, o eventuali danni, furti, ecc. alle cose. Il Comune non si assume responsabilit per attivit compiute nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per limpiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc. E consentito, con esonero di ogni responsabilit da parte del Comune, ai congiunti o conoscenti della salma di cooperare con il personale del comune alle operazioni di inumazione o tumulazione. Art. 4 Autorizzazioni di stato civile Le norme che riguardano la dichiarazione, lavviso di morte e laccertamento del decesso sono previste dallOrdinamento di Stato Civile e dal Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria. Il Comune promuove la formazione, archiviazione e trasmissione di tali atti tramite strumenti informatici nel rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali. LUfficiale di Stato Civile, salvo i casi previsti dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria per i quali competente a provvedere lAzienda U.S.L., rilascia lautorizzazione al seppellimento secondo le norme dellOrdinamento di Stato Civile. Per la cremazione si applica quanto previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria, dalla L.R. 19/2004 e modifiche L.R. 14/2005. In caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane si seguono le procedure di legge. Art. 5 Servizi gratuiti e a pagamento Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal Regolamento. Tra i servizi gratuiti sono compresi: l'inumazione ordinaria in campo comune o la cremazione, entrambe nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia accertato disinteresse da parte dei familiari; la deposizione delle ossa in ossario comune; la dispersione delle ceneri in cinerario comune; Tutti gli altri servizi sono soggetti al pagamento di apposite tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale in conformit alla disciplina generale delle tariffe, approvata dal Consiglio Comunale. TITOLO II: Trasporti Funebri Art. 6 Definizione di trasporto funebre Costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di salma o di cadavere che interviene fra il momento del decesso o del rinvenimento ed il momento della consegna al Cimitero, attuato mediante utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Costituisce pure trasporto funebre la traslazione di salma da un Cimitero ad un altro. Il trasporto funebre servizio pubblico locale disciplinato dalle norme di cui al Capo V del Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria DPR 258/90. Art. 7 Trasporti funebri di competenza del Comune Il trasporto funebre delle salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose verr fornito gratuitamente dal Comune -al pari del feretro, del servizio di vestizione, del deposito della salma e della sepoltura per inumazione- previo conforme parere dei Servizi Sociali. Questi ultimi provvederanno altres, per le persone in carico o in esito agli accertamenti espletati, alleventuale recupero dei costi sostenuti nei confronti degli obbligati. Pure gratuito, salvo recupero, sar il trasporto funebre delle salme di persone sole per le quali nessuno risulti tenuto a provvedere e di quelle rimaste ignote. Art. 8 Trasporto di urne cinerarie e cassette di resti ossei Il trasporto di urne cinerarie o di cassette di resti ossei pu essere svolto da chiunque purch in possesso di autorizzazione rilasciata dal responsabile dei Servizi Cimiteriali, con obbligo di destinazione dell'urna o della cassetta in ossequio alle norme vigenti. Art. 9 Orario dei trasporti funebri e dei funerali I trasporti funebri relativi ai funerali aventi destinazione in Cimiteri Comunali sono effettuati nei giorni feriali, sia nelle ore antimeridiane che in quelle pomeridiane, viene per escluso il sabato pomeriggio. La richiesta del trasporto funebre, indicante giorno, ora e destinazione dello stesso, presentata da un familiare del defunto o da unImpresa di Onoranze Funebri incaricata presso lUfficio Patrimonio del Comune. Nei giorni festivi e il sabato pomeriggio non possono essere effettuati trasporti funebri con destinazione verso i Cimiteri Comunali o altri luoghi allinterno del territorio comunale, salvo casi eccezionali, da autorizzarsi di volta in volta da parte del Comune. In caso di due o pi giorni festivi consecutivi, i funerali ed i trasporti funebri si eseguono in quello determinato dal Comune e si dar corso alla sepoltura nel primo giorno feriale utile. La richiesta del trasporto funebre, avente per destinazione un Cimitero o altro luogo fuori dal territorio comunale, presentata al Comune che potr rilasciare autorizzazione anche per un giorno festivo. Il trasporto funebre deve svolgersi lungo litinerario pi breve o comunque seguendo quello che reca minor intralcio alla circolazione. I trasporti relativi a salme decedute accidentalmente o rinvenute, a resti mortali e ossa umane rinvenute, debbono avvenire -secondo le disposizioni della competente autorit- durante tutte le ventiquattro ore giornaliere feriali e festive. Art. 10 Requisiti delle imprese per lesercizio di attivit funebre Le imprese che vogliono svolgere attivit funebre nel territorio comunale, devono rispettare la Direttiva della Giunta Regionale dellEmilia Romagna del 13.02.2006 n. 163, ai sensi dellart. 2, comma 1, lett. a) della L.R. 19/04. Art. 11 Diritto fisso Il Comune, per ciascun trasporto a pagamento di cadavere, riscuote un diritto fisso, sia che il trasporto si effettui integralmente sul suo territorio, sia che il trasporto si svolga in entrata o in uscita da esso, cos come previsto dall'art. 19, commi 2 e 3 del D.P.R. 285/1990. In presenza di crematori sul territorio comunale, nulla sar dovuto per arrivi per cremazione di salme provenienti da luoghi posti fuori dal territorio comunale. Il diritto fisso non neppure dovuto per i trasporti di ceneri, resti ossei, parti anatomiche riconoscibili, prodotti abortivi e resti mortali. Sono esenti da qualsiasi diritto i trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri, e negli altri casi previsti da leggi o da regolamenti. Il diritto fisso verr applicato una sola volta nei seguenti casi: quando, per celebrare le esequie, la parte intermedia del transito dovesse svolgersi fuori del territorio Comunale; quando, in seguito al funerale, vi fosse trasferimento della salma in altri Comuni per cremazione; quando, in occasione di doppia festivit, il trasporto venisse interrotto per custodire la salma presso lobitorio. Il Comune riscuoter i diritti fissi dalle Imprese che effettuano il trasporto. Art. 12 Vigilanza e controllo L'Azienda U.S.L. di Rimini, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 16, 20 e 21 del Regolamento di Polizia Mortuaria e dellart. 6, comma 3 della L.R. n 19/2004, delegata a vigilare ed a controllare il servizio di trasporto funebre, nonch l'idoneit dei carri e dei locali adibiti a rimessa degli stessi. TITOLO III: Custodia e gestione dei cimiteri Art. 13 Servizio di custodia In ogni Cimitero assicurato il servizio di custodia, inteso come il complesso delle operazioni e delle attivit amministrative di cui agli artt. 52 e seguenti del Regolamento di Polizia Mortuaria, pi precisamente elencate nellart. 24 del presente regolamento. Ogni operazione compiuta all'interno dei Cimiteri relativa a inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, cremazioni, traslazioni di salme, resti o ceneri, riservata esclusivamente al personale addetto ai Servizi Cimiteriali a ci espressamente incaricato e deve risultare giornalmente negli appositi registri previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria succitato. Art. 14 Registro delle sepolture LUfficio Patrimonio provvede, con mezzi informatici, allaggiornamento continuo delle sepolture, delle relative posizioni, delle concessioni e dei concessionari su apposito Registro. Il Registro documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai Cimiteri Comunali. Nel Registro viene annotata ogni sepoltura, in campo di inumazione o in tomba privata, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale che modifichi la situazione esistente. Il Registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni: generalit del defunto o dei defunti; il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento, corrispondente al numero della lastrina posta sul feretro; l'ubicazione topografica di ciascuna salma; le generalit del primo intestatario e quelle degli eventuali nuovi concessionari ai fini delle comunicazioni; gli estremi dell'atto di concessione, suo oggetto e durata; le variazioni che si verificano nella titolarit della concessione; le operazioni cimiteriali che danno luogo ad introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri, con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione. Art. 15 Diritto di sepoltura Nei Cimiteri comunali sono accolte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di razza o di religione, per ricevere adeguata sepoltura, le salme: delle persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza; Le salme di persone residenti nel Comune; Le salme di persone nate a Poggio Berni ovvero, se nati in altro comune, il loro atto di nascita sia stato inscritto o trascritto nel Comune di Poggio Berni; Le salme di persone nate che abbiano risieduto per ventanni o 1/3 della loro vita a Poggio Berni; Le salme di persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori da esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso; I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui allart. 7 DPR 285/90; Le salme di persone aventi gi il coniuge/convivente, figlio o genitore sepolto o tumulato nei cimiteri di detto Comune. i resti mortali, le parti anatomiche riconoscibili e le ceneri delle persone sopra elencate. La ricezione e il collocamento di urne contenenti resti ossei provenienti da altre sepolture e di urne cinerarie da cremazione, sono subordinate alla concessione onerosa delle apposite cellette, a meno che non ne sia richiesto il deposito in tomba privata. Art. 16 Tipologie di sepoltura Le sepolture si distinguono in inumazioni e tumulazioni. Le inumazioni, di cui agli artt. 68 e seguenti del Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 285/90, sono sepolture comuni assegnate, ogni qual volta non sia richiesta una sepoltura privata, per dieci anni. Le tumulazioni sono sepolture ad uso privato o private(() realizzate ai sensi dellart. 76 del DPR 285/90 con opere murarie quali: loculi singoli predisposti dal Comune; tombe a pi posti costruite dai privati o dal Comune (cripte sotterranee, cappelle, edicole); cellette, predisposte dal Comune, per la custodia di resti, ceneri, a uno o pi posti. Le modalit di accesso alle sepolture in uso a privati o private sono stabilite dal Titolo IV "Concessioni cimiteriali" del presente Regolamento. Art. 17 Cremazione E' consentita la cremazione quando sussiste una delle condizioni previste dallart. 79 del DPR 285/90. Alle spese per la cremazione e per il trasporto della salma presso l'impianto crematorio e delle ceneri al cimitero provvede la famiglia del defunto. A richiesta degli interessati le urne contenenti le ceneri possono essere collocate nelle cellette oggetto di concessione onerosa. Al fine di consentire la piena applicazione della Legge Regionale n 19/04 con particolare riferimento a quanto disposto dai commi 3 e 4 dellart. 11, laffidamento personale dellurna cineraria dovr avvenire in modo tale da garantire: lesatta individuazione, tra gli aventi titolo, dellaffidatario unico; la sicurezza, anche sotto il profilo igienico-sanitario; linviolabilit; la protezione contro ogni profanazione ed il decoro del luogo di conservazione; lincedidibilit; lobbligo di comunicazione delle variazioni del luogo di conservazione; il divieto dellutilizzo improprio dellurna e lalterazione o la manomissione dei sigilli. Le infrazioni alle condizioni di affidamento o di destinazione dellurna cineraria, ove non ricorrano i presupposti di cui agli artt. 411 e 412 c.p., soggetto alle sanzioni indicate al precedente art. 60. In assenza di indicazione sulla collocazione, decorsi almeno sessanta giorni dal pervenimento dellurna, si provvede alla dispersione delle ceneri nel cinerario comune. Sulla lapide del cinerario comune saranno evidenziate le generalit anagrafiche dei defunti. Art. 18 Esumazioni Le esumazioni si suddividono in: ordinarie se operate d'ufficio, alla scadenza del periodo di 10 anni; straordinarie se operate su richiesta di parte, prima dei limiti temporali previsti dal precedente punto a), ai sensi dellart. 83 del DPR 285/90; salvo i casi ordinati dallAutorit Giudiziaria, di norma le esumazioni straordinarie, non vengono effettuate nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre. I Servizi Cimiteriali predispongono annualmente gli elenchi distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali attivabile l'esumazione ordinaria nellanno seguente. Art. 19 Estumulazioni Le estumulazioni si suddividono in: ordinarie quando sono eseguite d'ufficio allo scadere della concessione a tempo o, su richiesta dei familiari, dopo una permanenza della salma nel tumulo non inferiore ai 20 anni; straordinarie laddove, su richiesta di parte, l'operazione venga effettuata prima dei suddetti termini temporali allo scopo di trasferire il feretro in altra sede. La traslazione, anticipata rispetto alla scadenza della concessione, di salma da tomba privata individuale (colombaro), da loculo in cappella comunale, o di tutte le salme da tomba a posti multipli costruiti da privati (cripte sotterranee) o di resti mortali da cellette, comporta la retrocessione dei posti liberati al Comune, fatti salvi eventuali diritti di rimborso, senza la costituzione di alcun diritto di prelazione sul posto stesso a favore di un familiare. Art. 20 Sepolture in scadenza I Servizi Cimiteriali comunicano, se possibile, ad almeno uno dei familiari del defunto la scadenza della sepoltura in campo di inumazione e di quelle in concessione a privati (loculi in colombaro o in avello comunale, aree o tombe a pi posti). I suddetti servizi devono ritenersi dispensati da tale obbligo solo dopo avere esaurito e documentato, con esito negativo, le possibili ricerche di familiari viventi attraverso gli archivi anagrafici dei Comuni competenti. Sulle sepolture in scadenza viene collocato, con almeno 60 giorni di anticipo, un sintetico avviso della data di scadenza con l'invito a presentarsi all'Ufficio dei Servizi Cimiteriali. Relativamente alle sepolture in campo di inumazione, i Servizi Cimiteriali comunicano il giorno e l'ora dellesumazione. Scaduto il termine dell'inumazione, se il privato non provvede entro il giorno precedente a quello fissato per l'esumazione ad indicare altra sistemazione dei resti dandone comunicazione scritta ai Servizi Cimiteriali, questi dispongono la raccolta dei resti della salma e la loro sistemazione in ossario comune ovvero dispongono la cremazione del resto mortale ed il collocamento delle relative ceneri in cinerario comune. Relativamente alle sepolture in concessione a privati, il concessionario deve comunicare per iscritto, entro la data di scadenza, se intende rinnovare la concessione o destinare la salma o i resti mortali o le ceneri ad altra sepoltura privata. Qualora non provveda a fornire indicazioni nel suddetto termine, i Servizi Cimiteriali, decorsi oltre 60 giorni dalla scadenza, dispongono la raccolta dei resti e la loro sistemazione in ossario comune; se la salma non risulti mineralizzata ne dispongono l'inumazione ovvero la cremazione. Art. 21 Traslazioni 1. Le estumulazioni per traslazioni definitive o per interventi di manutenzione di tombe gi esistenti che esigano traslazioni temporanee, possono essere eseguite previa domanda scritta degli interessati in qualunque mese dellanno. Art. 22 Operazioni cimiteriali gratuite Le operazioni cimiteriali sono gratuite nei casi previsti per legge. Sono inoltre gratuite le esumazioni e le estumulazioni disposte dallAutorit giudiziaria. Art. 23 Orario di apertura dei Cimiteri e degli Uffici I Cimiteri comunali rispettano i seguenti orari: Nei mesi invernali (novembre-marzo) dalle ore 7,00 alle ore 19,00; Nei mesi estivi (marzo-novembre) dalle ore 7,00 alle ore 21,00. Art. 24 Servizio di luci votive E garantito in tutti i Cimiteri il servizio di luci votive a pagamento. Il pagamento riguarda il contributo di allaccio e il canone di abbonamento annuo con tariffe determinate con le modalit di cui allart. 5 comma 3. Le modalit di espletamento del servizio e i rapporti intercorrenti con l'utenza sono esplicitati nel contratto stipulato con l'utente. Art. 25 Disciplina dell'ingresso nei Cimiteri Nei cimiteri vietato l'ingresso: ai minori di anni 13, se non accompagnati da un adulto; a persone munite di contenitori utilizzabili per il possibile asporto di oggetti cimiteriali, se non autorizzate dal personale addetto; a persone il cui comportamento e le condizioni esteriori siano in contrasto con la sacralit del luogo; a persone dedite alla questua; a persone che intendano svolgere una qualunque attivit commerciale; a velocipedi (biciclette, ecc.) ed a tutti i veicoli a motore; animali; Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali pu autorizzare l'ingresso di visitatori a bordo di veicoli, per motivi di salute, et o altra natura, fissandone le modalit di ingresso e di sosta all'interno. Il permesso di cui sopra, di durata anche superiore ad un giorno, pu essere subordinato alla presentazione di specifica documentazione a richiesta del personale addetto. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali revocher qualsiasi permesso nel caso in cui i Cimiteri si dotassero di mezzi per il trasporto di persone impossibilitate a camminare o comunque bisognose di essere trasportate. Art. 26 Divieti di atti e comportamenti Nei Cimiteri vietato ogni atto o comportamento incompatibile con la sacralit del luogo e precisamente: tenere contegno chiassoso, parlare ad alta voce, eseguire cerimonie che, non rientrando nella consuetudine, non siano state preventivamente autorizzate secondo le indicazioni di cui al successivo art. 27, comma 2; entrare e circolare con biciclette o veicoli non autorizzati; introdurre oggetti irriverenti, non rituali o comunque estranei al culto dei defunti; collocare o rimuovere da tombe altrui, fiori, piantine, vasi, ornamenti, lapidi, fatta salva apposita autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali; gettare rifiuti fuori dagli appositi contenitori; calpestare aiuole o danneggiare alberi; sedere sui tumuli o sui monumenti; imbrattare lapidi o muri; esercitare qualsiasi forma di pubblicit; fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali; eseguire lavori di qualsiasi natura sulle tombe senza le preventive autorizzazioni; turbare lo svolgimento di cortei, riti religiosi o cerimonie di commemorazione; portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto di propriet comunale o altrui. I predetti divieti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche allarea a regime demaniale esterna al Cimitero, salvo debita autorizzazione. Chiunque, allinterno dei Cimiteri o nelle predette aree, tenga un contegno scorretto o irriguardoso verso il culto dei morti, deve essere immediatamente allontanato e diffidato dal personale addetto alla vigilanza, e, quando ne sia il caso, denunciato alle autorit competenti. Art. 27 Cerimonie e riti religiosi Nell'interno del Cimitero permesso lo svolgimento sia per il singolo defunto che per la collettivit dei defunti, di cerimonie e celebrazioni commemorative, di riti religiosi, delle confessioni non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. L'organizzazione delle cerimonie e dei riti religiosi a carico dei richiedenti, previa autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali. Per le celebrazioni che non implicano l'utilizzo di mezzi particolari e che mobilitano un numero di persone tale da non creare disagio per gli altri visitatori non necessaria alcuna autorizzazione preventiva, essendo sufficiente la semplice segnalazione. TITOLO IV: Concessioni Cimiteriali Art. 28 Sepolture private Il diritto duso delle sepolture private riservato: alle persone dei concessionari e dei loro familiari per le sepolture private concesse a persone fisiche; alle persone contemplate negli specifici ordinamenti o nellatto di concessione per le sepolture private concesse ad Enti. Tale diritto si esercita comunque fino al completamento della capienza del sepolcro. Su richiesta dei concessionari, in conformit a quanto previsto dallart. 93, comma 2, del DPR 285/90, pu essere consentita nelle sepolture private la tumulazione di salme di persone conviventi o che abbiano acquisito nei loro confronti particolari benemerenze. Ci a condizione che la convivenza risulti da certificato di stato di famiglia ovvero che siano dichiarati e documentati i titoli o motivi della particolare benemerenza. Allo scopo di estendere il diritto duso a salme di persone indicate nel precedente comma 3 i concessionari dovranno presentare al Responsabile dei Servizi Cimiteriali apposite domande le quali potranno essere accolte solo se comprovanti le condizioni in precedenza indicate. E vietata la cessione parziale o totale della concessione ad altro soggetto privato o Ente. Art. 29 Modalit di assegnazione delle concessioni L'assegnazione di aree e di manufatti avviene di norma secondo l'ordine di presentazione della richiesta nei limiti della disponibilit; la Giunta Comunale si riserva in circostanze particolari di stabilire specifiche modalit di rilascio delle concessioni anche attraverso l'indizione di appositi bandi. Il diritto d'uso di aree e di manufatti lascia integro il diritto alla nuda propriet del Comune data la natura demaniale di detti beni. Ogni contratto di concessione del diritto d'uso di aree e di manufatti deve essere sottoscritto fra le parti e contenere le clausole e le condizioni della stessa e lindicazione delle norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare: la natura della concessione, la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzabili o realizzati; la durata; la o le persone concessionarie o, nel caso di Enti o collettivit, il legale rappresentante pro-tempore; il nominativo degli aventi diritto alla sepoltura o i criteri per la loro individuazione; gli obblighi e gli oneri cui soggetta la concessione. Una concessione pu essere rilasciata congiuntamente a pi concessionari, sulla base anche di eventuali quote separate della concessione stessa purch ci avvenga per volont di tutti i concessionari. Analogamente i concessionari possono richiedere la suddivisione di una concessione gi esistente. La richiesta di una concessione inoltrata congiuntamente da pi soggetti dev'essere redatta nella forma dell'istanza, sottoscritta dagli interessati, indirizzata al Responsabile dei Servizi Cimiteriali. Il diritto di sepoltura dei concessionari originari comunque tutelato anche nel caso in cui non si sia provveduto a ripartire in quote la concessione. Art. 30 Concessione per sepoltura privata individuale La concessione per la sepoltura individuale privata in loculo o ossario comunale assolutamente condizionata dalla esistenza della salma ivi destinata; pertanto esclusa la concessione di detti posti a uso di persone viventi. Nessun diritto di tumulazione nello stesso loculo o ossario comunale, pu essere trasmesso dal titolare della concessione a famigliari o ad altri, in quanto alla scadenza della concessione o in caso di traslazione della salma originaria, il loculo ritorna nella disponibilit del Comune. Di norma non sono accoglibili richieste di traslazione da loculo ad altro loculo dello stesso Cimitero. L'eventuale accoglimento della richiesta subordinato al sussistere di oggettive e gravi motivazioni riscontrate dal Dirigente competente. In tale caso la nuova concessione si configura come rinnovo della precedente e come tale soggetta allapplicazione delle relative tariffe, indipendentemente dal tempo intercorso dalla precedente concessione. E' fatto salvo per l'anticipata retrocessione al Comune del loculo inizialmente concesso, il diritto al rimborso di cui allart. 33. E sempre a carico dei concessionari qualsiasi lavoro od onere riguardante lo smontaggio, rimontaggio, riparazione e chiusura dei loculi o ossari. Art. 31 Durata delle concessioni La durata di ogni tipo di concessione la seguente: 99 anni o 50 anni per i manufatti, le aree destinate alle sepolture per famiglie; 50 anni per i loculi, sarcofagi e lapidi alla memoria; 50 anni per le urne ossario o urne cinerarie. Nellultimo anno del periodo di concessione e comunque tre mesi prima della scadenza, gli interessati possono inoltrare al Comune la domanda per il rinnovo della concessione stessa dietro pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo. La concessione pu tuttavia cessare di pieno diritto anche prima della scadenza del termine qualora il cimitero venga soppresso. In tal caso lart. 98 del DPR 285/90 prevede che i concessionari o i loro aventi causa hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nelleventuale nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo loriginaria concessione, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente concesso nel cimitero soppresso, ed il trasporto delle spoglie mortali da effettuare a cura del Comune. La concessione cessa di pieno diritto qualora la salma, deceduta fuori dal Comune, non venga trasportata entro il termine massimo di un anno; questo vale anche nel caso di naufragio o altro incidente, qualora la salma non sia ritrovata entro il termine suddetto. In entrambi i casi i congiunti non hanno diritto ad alcun rimborso. Art. 32 Subentro nella titolarit di una concessione In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata a pi posti, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dellart. 29, sono tenuti a darne comunicazione al Responsabile dei Servizi cimiteriali entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione effettuato dal Responsabile dei Servizi cimiteriali esclusivamente nei confronti delle persone indicate dallart. 29, che assumono la qualit di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Responsabile dei Servizi cimiteriali provvede individuandolo in via temporanea tra gli aventi diritto alla sepoltura secondo i criteri di opportunit, in relazione alle esigenze dell'Ufficio di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarit sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario. Trascorso il termine di tre anni dal decesso del concessionario, senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Responsabile dei Servizi cimiteriali, previa diffida, propone al Dirigente sovraordinato di procedere alla dichiarazione di decadenza. La richiesta di subentro nelle concessioni perpetue o novantanovennali, nel solo caso di non esistenza in vita del concessionario, dovr essere presentata al Comune su modulistica predisposta dal Comune stesso, dovr contenere i dati anagrafici del richiedente, gli estremi dellatto di concessione (contratto) nonch il nominativo dellintestatario. Alla richiesta dovr allegato lassenso di tutti gli eredi legittimi del concessionario. Il Comune per lespletamento di tale servizio, pu stabilire con apposito atto, tariffe per istruttoria e definizione delle pratiche (diritti di segreteria). Art. 33 Rinuncia a concessione cimiteriale e relativi rimborsi Il Comune ha facolt di accettare la rinuncia di concessione di aree o manufatti a condizione che le salme, i resti o le ceneri gi collocate abbiano precedentemente avuto altra sistemazione a carico dei rinuncianti. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto. La rinuncia determina un contratto di retrocessione del sepolcro; in tal caso riconosciuto ai rinuncianti il rimborso di una somma secondo le seguenti modalit: Nel caso di concessioni perpetue o qualora la retrocessione avvenga entro 5 anni dal rilascio, il rimborso sar pari al 50% del costo di concessione in vigore al momento della rinuncia; Qualora la retrocessione avvenga dopo i 5 anni il rimborso sar pari al 50% della tariffa di concessione relativa agli anni interi residui non fruiti ovvero: importo concessione x tempo residuo / (2 x la durata della concessione). Limporto di concessione corrispondente allimporto di ricostruzione, rapportato alle caratteristiche qualitative e quantitative della tomba. Nel caso di rinuncia a concessione di area, il manufatto viene rimesso nella disponibilit del Comune. Le opere ornamentali e artistiche restano di propriet del concessionario rinunciante e a sua cura e spese debbono essere rimosse entro 60 giorni dalla stipula del contratto di retrocessione; trascorso infruttuosamente detto periodo esse rientrano a pieno titolo nella disponibilit del Comune. Nel caso di cui al precedente comma, l'Amministrazione Comunale si riserva di valutare la destinazione del bene, cio se farne oggetto di concessione ad un privato con le modalit previste dallart. 29, oppure se utilizzarlo per altri fini. Nella prima ipotesi si provveder alla concessione d'uso del manufatto aggiungendo al valore dellarea secondo la tariffa, il valore dellopera stimato da parte dei competenti uffici tecnici comunali. Art. 34 Decadenza di concessione cimiteriale La decadenza della concessione pu essere dichiarata nei seguenti casi: quando la tomba individuale non sia stata occupata da salma o la celletta da ceneri o da resti per i quali sia stata ottenuta, entro 60 giorni solari dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione salvo comprovati casi di forza maggiore; quando le tombe private in cripte sotterranee a pi posti non siano state occupate da almeno una salma entro 180 giorni dalla data di agibilit del manufatto; quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione; in caso di mancata comunicazione della variazione dell'intestazione della concessione nei tempi e nei modi previsti allart. 32; quando, per inosservanza delle prescrizioni di cui allart. 37, non si sia provveduto alla presentazione del progetto o alla costruzione delle opere nei tempi previsti e secondo il progetto approvato; quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 38; quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nel contratto di concessione. La pronuncia di decadenza della concessione adottata previa diffida da notificarsi al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. In casi di dimostrata irreperibilit la diffida viene pubblicata allalbo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, spetta, in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dei Servizi Cimiteriali., al Dirigente sovraordinato. Pronunciata la decadenza della concessione, il Dirigente competente disporr, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune ovvero, decorso il periodo minimo di 20 anni dalla sepoltura, la cremazione del resto mortale. Successivamente il Dirigente competente disporr la demolizione delle opere o il loro restauro, su conforme parere degli Uffici tecnici secondo la disciplina dellEnte. Art. 35 Revoca di concessione cimiteriale E' facolt dellAmministrazione Comunale di riprendere il possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso non perpetuo, quando ci sia reso indispensabile per ampliamento o modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di rilevante interesse pubblico. Della decisione di revoca, assunta con provvedimento del Dirigente competente, si deve dare informazione mediante notifica al concessionario ove noto o, in difetto, provvedere alla pubblicazione dell'atto di revoca allAlbo Comunale per la durata di 60 giorni. Se il privato lo richiede, il Dirigente dispone di seguito una nuova concessione a titolo gratuito dell'uso di un manufatto, costruito a spese del Comune ovvero del Concessionario dei Servizi Cimiteriali corrispondente per dimensione e tipologia a quello originario. Detta concessione cimiteriale ha la durata pari al tempo residuo spettante alla concessione preesistente. Le spese per la traslazione delle salme, dei resti e delle ceneri sono a carico del Comune ovvero del Concessionario dei Servizi Cimiteriali, come pure quelle per il trasferimento delle opere artistiche e ornamentali in quanto trasferibili. Art. 36 Estinzione di concessione cimiteriale Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto della concessione ai sensi del precedente art. 20, non avendo l'interessato presentato almeno nei successivi 60 giorni la richiesta di rinnovo ovvero con la soppressione del Cimitero, salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nellart. 98 del DPR 285/90. Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri secondo quanto stabilito dallart. 20 del presente Regolamento, vi provvede il Responsabile dei Servizi Cimiteriali, disponendo la collocazione dei medesimi nel campo di inumazione, nellossario comune o nel cinerario comune anche mediante la cremazione dei resti mortali. Allo scadere del termine il concessionario, avuto riguardo per le normative vigenti in materia, deve indicare la destinazione delle opere artistiche ed ornamentali di sua propriet; qualora non provveda al loro recupero a proprie spese entro 60 giorni dalla scadenza, queste rientrano nella piena disponibilit del Comune. Art. 37 Progettazione e costruzione di sepolture private I progetti di sepolture private a uno o pi posti sono approvati dal Comune, previa acquisizione del parere dellAzienda U.S.L., secondo le disposizioni di cui al Capo XVIII del DPR 285/90 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento. Per le tombe a struttura prefabbricata e tipologia ripetitiva, lapprovazione avviene con le medesime modalit, una tantum nei confronti del progetto del prototipo. In tal caso, ad esecuzione avvenuta, l'usabilit subordinata alla certificazione, da parte di tecnico abilitato, di conformit al suddetto progetto. I progetti di costruzione delle cappelle e delle edicole devono essere presentati, per l'approvazione entro 6 mesi dalla stipula del contratto di concessione. Il manufatto deve essere completato entro 12 mesi dalla data di approvazione del progetto, pena la dichiarazione di decadenza, previa diffida, della concessione in oggetto. L'Amministrazione procede alla verifica dellopera ed al rilascio di tutti gli atti necessari al fine dell'uso del sepolcro. In caso di non ottemperanza allesecuzione dei lavori secondo il progetto approvato, lAmministrazione provvede, previa diffida, a dichiarare la decadenza della concessione in oggetto. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero. Art. 38 Manutenzione di sepolture private Gli interventi di manutenzione delle sepolture private spettano ai concessionari e sono eseguiti da Impresa autorizzata; per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario al mantenimento della piena funzionalit, del decoro e della sicurezza del sepolcro, conformemente alle disposizioni di legge. Tuttavia, a discrezione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, il concessionario o persona di sua fiducia pu essere autorizzato ad eseguire lavori, purch di piccola manutenzione. Nelle sepolture private costruite dal Comune, in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuit tra una concessione e l'altra, il Comune pu provvedere ad una idonea manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e in tal caso i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone in ragione dellarea occupata dalla costruzione. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali pu consentire che per le concessioni, eventualmente soggette al canone di manutenzione, di cui al comma precedente, sia ammessa la possibilit di richiedere l'affrancazione dal canone medesimo per tutta la durata della concessione, con modalit da stabilirsi. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali si riserva di imporre al concessionario l'adeguamento delle tombe private che non risultino conformi ad eventuali variazioni della normativa. Titolo V: Ornamentazione delle tombe Art. 39 Ornamentazione di tombe in campo di inumazione I copritomba e lapidi dovranno avere le seguenti dimensioni o ingombri massimi: Adulti 1,70 x 0,70 metri lastra orizzontale, 0,70 x 1,10 metri lapide verticale (altezza massima dal piano di campagna). Angeli 1,30 x 0,40 metri lastra orizzontale, 0,40 x 0,70 metri lapide verticale (altezza massima dal piano di campagna). I copritomba in pietra o in marmo potranno essere collocati dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dallinumazione al fine di garantire un corretto assestamento del terreno. E vietata loccupazione dei camminamenti e dei vialetti a fianco delle sepolture con pavimentazioni, ghiaino, vasi, fiori. Le epigrafi debbono essere approvate dal responsabile dei Servizi Cimiteriali ed eseguite in lingua italiana. Sono pure permesse espressioni in altre lingue purch il testo presentato per lautorizzazione contenga la traduzione in italiano. Le modifiche o le aggiunte di iscrizioni debbono essere parimenti autorizzate. E vietata lornamentazione mediante limpiego di oggetti facilmente deperibili o destinati normalmente ad altro uso. In particolare la posa di fotografie deve avvenire con appositi contenitori Gli addetti ai Servizi Cimiteriali possono rimuovere gli oggetti non regolamentari o collocati fuori dagli spazi concessi in qualsiasi momento, previa diffida affissa in loco. Art. 40 Ornamentazione di loculi Sulle lastre di dotazione sono ammessi esclusivamente il portalampade ed il portafiori. E vietato collocare sul pavimento antistante detti loculi e a maggior ragione sulle aree limitrofe, sgabelli e contenitori di materiali per pulizie, vasi per piante o fiori, lumi. E assolutamente vietata lunione di due o pi loculi limitrofi con demolizione della nervatura divisoria in calcestruzzo e la realizzazione di cornici. Gli addetti ai Servizi Cimiteriali possono rimuovere gli oggetti non regolamentari o collocati fuori dagli spazi concessi in qualsiasi momento, previa diffida affissa in loco. Art. 41 Ornamentazione di tombe private nel campo, in edicole e cappelle di famiglia I progetti per l'ornamentazione di tombe private nel campo, nelle edicole e nelle cappelle di famiglia sono presentati agli Uffici dei Servizi Cimiteriali e sono esaminati dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali il quale: li approva direttamente nel caso in cui ricadano nella tipologia tipizzata e risultino, per dimensioni e materiali, conformi ai criteri adottati; li invia allesame della Commissione per acquisire il parere della stessa nel caso in cui rientrino in tipologie non consuete, comportino impatto di rilievo. Le modalit da seguire per l'esecuzione dei lavori sono le seguenti: domanda in bollo sottoscritta dal concessionario con allegate due copie del progetto in un'unica tavola in formato A3, firmato da un tecnico iscritto ad un ordine professionale (ingegneri, architetti, geometri), e corredato da una relazione illustrativa delle caratteristiche tecniche esecutive e dei materiali che si intendono impiegare, tenuto conto delle caratteristiche strutturali del manufatto sottostante; esecuzione delle opere a cura di una ditta iscritta ad una C.C.I.A.A. per svolgere attivit strettamente collegata con la natura dei lavori da eseguire; collaudo dell'opera realizzata a cura di un tecnico in possesso dei requisiti sopracitati, incaricato dal committente. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali comunica l'esito dellesame del progetto: entro il termine di trenta giorni, qualora abbia provveduto direttamente ad approvarlo; entro 90 giorni dalla data di presentazione, qualora occorra acquisire il parere della Commissione. In caso di esito favorevole la comunicazione pu riguardare anche il termine entro il quale l'opera devessere eseguita. Nel caso in cui il concessionario non abbia avuto alcuna comunicazione in esito alla domanda entro 90 giorni dalla presentazione, il relativo progetto da considerarsi approvato. Il certificato di collaudo deve pervenire agli Uffici dei Servizi Cimiteriali dopo l'ultimazione dei lavori. In attesa di tale documento e della verifica della conformit l'opera deve essere presidiata da idonea transennatura a cura del concessionario-committente. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali, visto il certificato di collaudo, verifica la conformit dellopera con il progetto approvato, disponendo la rimozione della transennatura. In caso di difformit il concessionario-committente deve far eseguire quanto richiesto dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, pena la presentazione di un nuovo progetto da sottoporre allesame della Commissione. Le epigrafi devono essere realizzate in osservanza delle prescrizioni di cui allart. 39. Titolo VII: Disposizioni varie, transitorie e finali Art. 42 Responsabilit all'interno dei Cimiteri 1. Il Comune ovvero il Concessionario dei Servizi Cimiteriali cura che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilit per danni cagionati nei Cimiteri da persone estranee al servizio o per limpiego improprio di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente. Art. 43 Cautele Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporto, inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione, traslazione, ecc. o una concessione a cui interessata una pluralit di persone, deve dichiarare di agire in nome e per conto di tutti gli altri soggetti interessati. In caso di eventuale contestazione l'Amministrazione rimane estranea all'azione che ne consegue. L'Amministrazione si limita, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza dell'Autorit Giudiziaria competente passata in giudicato. Art. 44 Sanzioni Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, purch non si tratti di violazioni anche al Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 285/90, sono punite con il pagamento - ai sensi dellart 7 bis del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000 e successive modifiche e integrazioni e della Legge n. 689 del 24/11/1981, - di una sanzione amministrativa pecuniaria: da un minimo di 40,00 ad un massimo di 300,00 per ciascuna violazione di cui agli artt. 10, 11; da un minimo di 25,00 ad un massimo di 45,00 per tutte le restanti violazioni delle norme del Regolamento non previste dal punto a). Per le infrazioni commesse dalle imprese, iscritte ad una C.C.I.A.A., oltre alla comminazione delle sanzioni previste ai precedenti commi, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali pu sospendere l'impresa dall'esercizio della propria attivit all'interno dei Cimiteri comunali per un periodo minimo di 10 giorni fino ad un massimo di tre mesi. Nel caso in cui il Responsabile dei Servizi Cimiteriali ravvisi una particolare gravit nelle inadempienze propone la sospensione dellattivit oltre il limite massimo di cui sopra con atto che verr adottato dal Dirigente sovraordinato. Ai sensi dellart. 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se pi favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. La sanzione pecuniaria sar applicata secondo le procedure previste dagli arti. 17 e 18 della Legge 24.11.1981, n. 689. Art. 45 Obblighi e divieti per il personale addetto ai Servizi Cimiteriali Il personale addetto ai Cimiteri tenuto allosservanza del presente Regolamento, nonch a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei Cimiteri. Fatte salve le disposizioni generali sul comportamento dei dipendenti pubblici o di ditte esercenti un servizio pubblico, pi precisamente il personale tenuto: a mantenere un comportamento rispettoso nei confronti del pubblico; a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo; il personale che ha in dotazione la divisa obbligato ad indossarla; ad esporre il cartellino personale di identificazione; a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza. Al personale suddetto vietato: eseguire attivit di qualsiasi tipo connesse con le funzioni cimiteriali per conto di privati, sia all'interno dellorario di lavoro, sia al di fuori di esso; ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalit, da parte del pubblico o di ditte; segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attivit inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ci possa costituire o meno promozione commerciale; esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attivit a scopo di lucro, comunque inerente all'attivit cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento; trattenere per s o per terzi cose rinvenute o recuperate nei Cimiteri. Salvo che il fatto non costituisca mancanza pi grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento assume rilievo disciplinare. Il personale dei Cimiteri obbligatoriamente sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonch alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attivit svolta. Art. 46 Efficacia delle disposizioni del Regolamento Le disposizioni contenute nel presente Regolamento riguardanti le sepolture si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. Non possibile riconoscere titolarit di diritti d'uso su sepolture private in base a norme Regolamentari precedentemente in vigore. Art. 47 Sanatoria prestiti Coloro che per precedente indisponibilit di loculi da cedere da parte del Comune, hanno consentito che fossero tumulate salme non appartenenti alla propria parentela, possono avere in concessione alle condizioni attuali un nuovo loculo. Questo a condizione che i familiari della salma occupante il loculo prestato, stipulino un contratto di concessione di durata pari al periodo residuo di utilizzazione del loculo. Tutte le spese contrattuali sono a carico dei concessionari. Il costo delle concessioni sar stabilito dalla Giunta Comunale tenendo in considerazione la durata resid.4q  , 3 4 V W f öp_PA2hzgg5OJQJ\^JaJhzggCJOJQJ^JaJhhzggCJOJQJ^JaJh hzgg5CJOJQJ\^JaJ hzgg5CJOJQJ\^JaJ hzggCJOJQJ^JaJ hzgg6OJQJ\aJhzgg6OJQJ]aJhzgg5OJQJ\aJhzgg5OJQJ\aJ$hzggCJOJQJaJ$hzggCJOJQJhzgg5OJQJhzggCJOJQJ%jhzgg5OJQJUmHnHu./01234klmnopq$a$$ `0 p@a$$dha$$a$4888     ! 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( Tali sepolture verranno indicate nei successivi articoli come private.     PAGE 31 48~8888888888888888$h]ha$ h&`]h $&`a$8888888888hzggOJQJhhzggh|e0JmHnHu hzgg0Jjhzgg0JU A00PP&P P. 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