ࡱ> GIDEF'`Q/bjbj{P{P5~::1' nRnRnR8R$R SSTTTTTTMOOOOOO$hrsTTTTTsTT8h8h8hT|TTM8hTM8h8hz%TS JnRZUj!,0{r^^g^^4T""T8h:TNTTTTssgXTTTTTTT   dKnR   nR    COMUNE DI TORRIANA Provincia di Rimini REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ATTIVITA FUNEBRI, NECROSCOPICHE, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE nr. 27 del 17/09/2008 MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. nr. 39 del 24.11.2009 INDICE TITOLO I - PRINCIPI GENERALI pag. 4 ART. 1 Oggetto pag. 4 ART. 2 Competenze pag. 4 ART. 3 Responsabilit pag. 4 ART. 4 Presunzione di legittimazione pag. 4 ART. 5 - Servizi funebri e necroscopici distituto pag. 4 ART. 6 Servizi gratuiti e a pagamento pag. 5 ART. 7 - Onerosit e gratuit del trasporto di cadavere pag. 5 TITOLO II ATTIVITA NECROSCOPICA pag. 6 ART. 8 - Servizi necroscopici comunali pag. 6 ART. 9 - Denuncia di morte e accertamento del decesso pag. 6 ART. 10 - Decesso per malattia infettiva e diffusiva pag. 6 ART. 11 - Disponibilit dei locali pag. 6 TITOLO III ATTIVITA FUNEBRE pag. 7 ART. 12 - Principi generali dellattivit funebre pag. 7 ART. 13 - Divieto di intermediazione nellattivit funebre pag. 7 ART. 14 Correttezza professionale e commerciale dellimpresa pag. 7 ART. 15 Esercizio dellattivit dimpresa pag. 8 ART. 16 Regime del trattamento del personale dellimpresa pag. 8 ART. 17 - Vigilanza del Comune pag. 8 ART. 18 - Trasporto funebre pag. 8 ART. 19 - Trasferimento di salma pag. 9 ART. 20 - Trasporto di cadavere pag. 9 ART. 21 - Trasporto di resti mortali, ossa umane e ceneri pag. 10 ART. 22 Orari e modalit per il trasporto di cadavere pag. 10 ART. 23 - Servizi e trattamenti funebri pag. 10 ART. 24 Caratteristiche delle casse di legno pag. 11 ART. 25 Usi funebri locali pag. 11 TITOLO IV - ATTIVITA CIMITERIALE pag. 12 ART. 26 Cimiteri del Comune di Torriana pag. 12 ART. 27 Comportamenti da tenere allinterno dei Cimiteri comunali pag. 12 ART. 28 Ammissione e sepoltura nei Cimiteri pag. 12 ART. 29 Servizio di custodia e registro delle sepolture pag. 13 ART. 30 Atti a disposizione del pubblico pag. 13 ART. 31 Ossario e cinerario comuni pag. 14 ART. 32 Inumazione pag. 14 ART. 33 Tumulazione pag. 14 ART. 34 Deposito provvisorio del feretro pag. 14 ART. 35 Cremazione pag. 15 ART. 36 Esumazioni ed estumulazioni pag. 15 ART. 37 Esumazioni ordinarie pag. 15 ART. 38 Esumazioni straordinarie pag. 16 ART. 39 Estumulazioni ordinarie e straordinarie pag. 16 ART. 40 Estumulazioni dufficio pag. 16 ART. 41 Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare pag. 16 ART. 42 Disponibilit dei materiali pag. 17 ART. 43 Vilipendio di cadavere tumulato pag. 17 ART. 44 Concessione cimiteriale: definizioni e disposizioni generali pag. 17 ART. 45 Durata delle concessioni pag. 18 ART. 46 Modalit di concessione pag. 18 ART. 47 Diritto duso delle sepolture pag. 18 ART. 48 Subentri pag. 19 ART. 49 Retrocessioni pag. 19 ART. 50 Estinzione pag. 19 ART. 51 Revoca pag. 19 ART. 52 Decadenza pag. 20 ART. 53 Obblighi di manutenzione pag. 20 TITOLO V - ATTIVITA DI POLIZIA MORTUARIA pag. 21 ART. 54 - Autorizzazione al trasporto e al seppellimento pag. 21 ART. 55 Rilascio dellautorizzazione alla cremazione pag. 21 ART. 56 Trattamento delle ceneri pag. 21 ART. 57 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri pag. 21 ART. 58 Autorizzazione allaffidamento delle ceneri pag. 22 TITOLO VI DISPOSIZIONI ULTERIORI, SANZIONI E NORME TRANSITORIE ART. 59 Tariffe pag. 24 ART. 60 Efficacia della normativa regolamentare pag. 24 ART. 61 Sanzioni pag. 24 TITOLO I - PRINCIPI GENERALI ART. 1 Oggetto Il presente Regolamento ha come oggetto la disciplina delle attivit funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria. Esso detta norme volte ad armonizzare le attivit, i comportamenti, lorganizzazione delle funzioni e delle risorse poste in essere dal Comune di Torriana, da Enti e da Imprese private, in relazione al decesso di persone, per garantire la salvaguardia della salute e delligiene pubblica, la possibilit di manifestare il lutto ed il cordoglio e di praticare atti di piet e di memoria. Gli uffici comunali ed i soggetti privati, ai quali il presente regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone, sono tenuti a svolgerli secondo i criteri di buona amministrazione, nel rispetto dello stato particolare di disagio causato dallevento luttuoso e delle convinzioni religiose e morali degli interessati. Il Comune assicura la pi ampia accessibilit alle cerimonie e ai riti funebri tutelando in tal modo i diritti inviolabili delluomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalit. ART. 2 Competenze Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco in qualit di Ufficiale di Governo e di Autorit Sanitaria locale e, per quanto di competenza, dal Dirigente responsabile del Servizio ai sensi dellarticolo 107, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Concorrono con il Dirigente responsabile del Servizio, allesercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale e per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzioni, etc.) e lUfficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente Regolamento. ART. 3 Responsabilit Il Comune verifica che allinterno dei Cimiteri comunali siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilit per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che lillecito non rilevi penalmente. ART. 4 Presunzione di legittimazione Chi fa istanza od usufruisce di un servizio qualsiasi tra quelli previsti nel presente Regolamento, agisce in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune da qualsivoglia rivalsa. In caso di eventuali controversie lAmministrazione Comunale si limiter, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza, passata in giudicato, riservandosi di adottare, anche in via d'urgenza, qualsiasi provvedimento ritenuto necessario per assicurare la salute pubblica, il decoro e il buon costume, con oneri posti a carico delle parti. Le parti restano in ogni caso responsabili in solido, fino alla definizione della controversia, per eventuali danni a persone o cose derivanti da inerzia o incuria nonch per gli oneri che il Comune dovesse sostenere per eventuali provvedimenti durgenza di cui al punto precedente. ART. 5 - Servizi funebri e necroscopici distituto Per servizi funebri e necroscopici distituto si intendono: raccolta e trasferimento di salma: da abitazione inadatta, a seguito di incidenti sulla pubblica via, abbandonata, oppure quando si debba effettuare il riconoscimento o laccertamento autoptico; trasporto funebre e fornitura di cassa a carico del Comune nel caso di cadavere di persona indigente, appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari; rilascio dellautorizzazione al trasporto di cadavere; attivit di polizia mortuaria e vigilanza sullattivit funebre; ART. 6 Servizi gratuiti e a pagamento Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento e precisamente: Il trasferimento nel caso di salma di persona indigente, appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari; linumazione, per i cadaveri di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano decedute nel Comune o residenti in esso al momento del decesso; lesumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario decennale di rotazione per i resti mortali di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per i quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari; la deposizione delle ossa in ossario comune; la dispersione delle ceneri in cinerario comune; sono inoltre gratuiti i seguenti servizi, per le salme di persone decedute nel Comune o residenti in esso al momento del decesso: la raccolta ed il trasferimento di salma: da abitazione inadatta, a seguito di incidenti sulla pubblica via, abbandonata, oppure quando si debba effettuare il riconoscimento o laccertamento autoptico; Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe e canoni di concessione periodicamente aggiornati dalla Giunta Comunale con propria deliberazione. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa dichiarato dal responsabile dei servizi sociali del Comune o dellAzienda Sanitaria Locale. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con lassenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 7 giorni dal decesso. Qualora, successivamente al decesso o alla sepoltura, vengano individuati gli eredi o aventi causa del de cuius, leventuale fornitura gratuita del feretro o leventuale onere per il trasporto al Cimitero, cos come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, sono considerate anticipazioni effettuate a norma dell'art. 2028 e seguenti del Codice Civile e vanno rimborsate al Comune in base a quanto previsto dai vigenti regolamenti in materia di contabilit ed entrate. Si definisce inadatta labitazione nella quale non sia oggettivamente possibile, per la ridotta superficie e la conformazione interna, riservare un vano o parte di esso alla composizione della salma per il periodo di osservazione e preparazione del feretro; Il trasporto funebre servizio a richiesta, rimesso alla libera concorrenza delle imprese che ne hanno titolo; I servizi di cui al comma 1) sono a carico del Comune che vi provvede direttamente o per mezzo di terzi in base alle modalit di gestione del servizio e sono effettuati nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti. ART. 7 - Gratuit del trasporto di cadavere Per ciascun trasporto di cadavere, effettuato allinterno del Comune oppure in entrata o in uscita da esso, non dovuto il pagamento di alcun diritto TITOLO II ATTIVITA NECROSCOPICA ART. 8 - Servizi necroscopici comunali I servizi necroscopici comunali di cui allArt. 5 sono svolti dal Comune in economia diretta o attraverso le altre forme di gestione individuate dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 10 settembre 1990 n.285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) e dalla Normativa Regionale. Le relative tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale. ART. 9 - Denuncia di morte e accertamento del decesso La modalit della denuncia di morte e dellaccertamento dei decessi avviene nel rispetto della normativa statale cos come disciplinata dal D.P.R. 10 settembre 1990 n.285, dalla Normativa Regionale e dal Regolamento dello Stato civile D.P.R. 3 novembre 2000 n.396. ART. 10 - Decesso per malattia infettiva e diffusiva Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva/diffusiva, il medico necroscopo dellA.S.L deve adottare, a tutela della salute pubblica, le eventuali misure che si rendano di volta in volta opportune nei casi specifici, che non necessariamente coincidono con l'osservanza dell'art. 18 comma 1 DPR 285/1990. In ogni caso il personale addetto all'attivit funebre tenuto ad utilizzare, indipendentemente dalla causa del decesso, gli adeguati mezzi di protezione a norma del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) e delle altre norme in materia per prevenire un eventuale contagio, nell'evenienza di contatto con liquidi biologici. ART. 11 Disponibilit dei locali Il Comune non dotato di un proprio obitorio n di un locale di osservazione presso i propri Cimiteri, pertanto si avvale di locali idonei ubicati, previa convenzione, presso strutture sanitarie autorizzate. TITOLO III ATTIVITA FUNEBRE ART. 12 - Principi generali dellattivit funebre Per attivit funebre si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta, delle seguenti prestazioni: disbrigo su mandato delle pratiche amministrative inerenti il decesso; fornitura di feretro e altri articoli funebri, in occasione del funerale; trasferimento di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane; Lattivit funebre svolta da imprese pubbliche o private in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune in cui ha sede legale limpresa, sulla base del possesso dei requisiti stabiliti dallarticolo 13 della legge regionale n.19/2004, individuati dalla Giunta Regionale con delibera n.156 del 7 febbraio 2005 e specificati con direttiva della Giunta Regionale in data 13 febbraio 2006 trasmessa con lettera prot n. ASS/PRC/06/5791 del 14 febbraio 2006. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta lautorizzazione si intende concessa sulla base della documentazione e delle autocertificazioni prodotte dal richiedente in ordine al possesso dei requisiti richiesti. Lautorizzazione, che abilita altres allo svolgimento del trasporto funebre, comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e di agenzia daffari ma non le sostituisce: restano pertanto fermi i requisiti e gli adempimenti gi previsti dalla normativa volta a disciplinare le stesse. Lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico in modo disgiunto dallattivit funebre di cui al comma 1) comporta il rilascio di apposita autorizzazione del Comune in cui ha sede limpresa sulla base dei requisiti previsti dalla Giunta Regionale con delibera n. 156 del 7 febbraio 2005. Il soggetto che operi nel territorio del Comune, indipendentemente dove abbia la sede, esercita la sua attivit secondo le prescrizioni operative del presente regolamento. Nel caso di imprese aventi sede fuori del territorio comunale, lesercizio occasionale dellattivit funebre subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva dellatto di notoriet nella quale il legale rappresentante dichiara il possesso dellautorizzazione ai sensi della Legge Regionale n.19/2004 ovvero delle altre autorizzazioni previste dalle normative statali o regionali di riferimento. ART. 13 - Divieto di intermediazione nellattivit funebre Solo le imprese in possesso dei requisiti previsti e alluopo autorizzate possono effettuare nel territorio comunale lattivit funebre, intrattenendo i rapporti con lutenza ed introitando i compensi relativi allerogazione delle prestazioni effettuate. Non consentito dunque ad intermediari o ad altri soggetti comunque diversi dallimpresa autorizzata, organizzare e svolgere attivit di onoranze funebri, introitandone i compensi ed assicurando le prestazioni attraverso lacquisizione dei mezzi e delle risorse necessarie per effetto di accordi con altre imprese. ART. 14 Correttezza professionale e commerciale dellimpresa Le imprese di onoranze funebri devono attenersi alla disciplina delle libere contrattazioni e allosservanza del presente Regolamento. Lesercizio dellattivit funebre conforme ai seguenti principi: lutente assolutamente libero nella scelta dellimpresa; limpresa ha l'obbligo di rilasciare un preventivo scritto relativo al costo dei servizi richiesti; rispetto di tutte le credenze e costumi delle famiglie dei dolenti in quanto non contrastanti con lordinamento giuridico italiano; rispetto del segreto professionale, della normativa sulla privacy e astensione da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali; correttezza professionale, fondata su rapporti di lealt sia con gli utenti che con le altre imprese; buona fede nellesecuzione dei propri doveri; osservanza delle leggi e regolamenti concernenti la professione; comunicazione pubblicitaria oggettiva, onesta e discreta; costante perfezionamento delle proprie conoscenze professionali. ART. 15 Esercizio dellattivit dimpresa Gli orari di apertura e chiusura al pubblico dellesercizio sono disciplinati dalle normative di settore. Presso ogni sede commerciale delle imprese esercenti lattivit funebre deve essere esposto il prezziario di tutte le forniture e le prestazioni rese, e lo stesso deve essere esibito a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre. Copia del prezziario deve essere depositata in Comune ed aggiornata ad ogni variazione. ART. 16 Regime del trattamento del personale dellimpresa Il legale rappresentante dellimpresa esercente lattivit funebre dovr garantire il rispetto di tutte le incombenze e le procedure inerenti lapplicazione delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Dovr in particolare procedere ad unaccurata valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e alla messa in atto di tutte le misure volte alla loro eliminazione o alla loro riduzione secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, avendo presente che i rischi pi rilevanti sono quelli conseguenti alla movimentazione manuale dei carichi e quelli di natura biologica. Il relativo documento di valutazione dei rischi dovr evidenziare le misure organizzative necessarie per soddisfare i criteri di salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori e le misure di prevenzione e protezione. Il legale rappresentante dellimpresa esercente lattivit funebre ha lobbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi presenti nellimpresa e sulle modalit di prevenirli: tale obbligo si applica a tutto il personale che opera a diverso titolo nellimpresa, indipendentemente dalle modalit di acquisizione dello stesso. Il personale operante presso le imprese funebri deve essere adeguatamente formato secondo le modalit stabilite dalla Giunta della Regione Emilia Romagna. ART. 17 - Vigilanza del Comune Il Comune vigila sulla correttezza dellesercizio dellattivit funebre. E sospeso dalla possibilit di ulteriore esercizio dellattivit funebre, con effetto immediato e per un periodo di tempo determinato dal Comune stesso, da un minimo di 2 giorni ad un massimo di 15 giorni, fatta salva lirrogazione delle eventuali sanzioni penali e lapplicazione delle sanzioni amministrative di cui allArt. 72 del presente regolamento, chi nello svolgimento dellattivit funebre o del trasporto, propone direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento o indicazioni per lattribuzione di uno o pi funerali. In relazione alla gravit del fatto pu essere disposta la revoca dellautorizzazione allesercizio dellattivit. ART. 18 - Trasporto funebre Il trasporto funebre deve essere effettuato con idoneo mezzo autorizzato, deve essere svolto con lutilizzo di personale adeguato in termini numerici, a conoscenza delle norme regolamentari di polizia mortuaria e nel rispetto delle norme in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori. In tutti i casi in cui sono previsti il sollevamento e la movimentazione manuale dei feretri, richiesta la presenza di almeno quattro addetti. Il trasporto funebre pu essere effettuato da imprese pubbliche e private in possesso dellautorizzazione allo svolgimento dellattivit funebre di cui allarticolo 12 del presente Regolamento, ovvero da imprese che siano dotate di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Le imprese che svolgono il servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dallattivit di onoranze funebri, si dovranno uniformare per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale a quanto previsto per l'esercente l'attivit funebre. Laddetto al trasporto , in tale veste, incaricato di pubblico servizio e ne assume tutte le connesse responsabilit. ART. 19 - Trasferimento di salma Ai sensi della Legge Regionale 29 luglio 2004 n.19, per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dellaccertamento della morte. Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per losservazione, come definite al comma 6) dellArt. 6, o in alternativa vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma pu essere trasferita presso il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato. Nel caso di abitazioni inadatte allosservazione occorrer uneffettiva e positiva valutazione certificata da parte del servizio pubblico competente; nel caso in cui siano i famigliari o i conviventi del deceduto a richiedere il trasferimento della salma in altro luogo, indipendentemente dalle condizioni strutturali dellalloggio, il certificato che attesti lesclusione del sospetto che la morte sia dovuta a reato e che il trasferimento della salma pu avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica sar rilasciato dal medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale intervenuto in occasione del decesso. Sono considerati abitazioni inadatte i luoghi di accoglienza o le strutture ricettive dirette allospitalit dai quali la salma potr essere trasportata presso lobitorio, le strutture del commiato o le camere mortuarie anche senza necessit di espressa richiesta dei familiari o dei conviventi. Il trasferimento autorizzato con la certificazione medica di cui allart. 10 della L.R. 19/2004, e, fatto salvo quanto previsto allArt. 6, deve essere effettuato da impresa regolarmente autorizzata, in contenitore impermeabile non sigillato, secondo le prescrizioni di cui alla normativa regionale vigente. ART. 20 - Trasporto di cadavere Per cadavere si intende la salma, una volta eseguito laccertamento della morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione. Laddetto al trasporto, in veste di incaricato di pubblico servizio, deve verificare in particolare: la corrispondenza dellidentit del defunto con le generalit contenute nel titolo che autorizza il trasporto; luso di cofano appropriato in funzione del tragitto e della destinazione; le modalit di confezionamento del feretro e della sua chiusura. A conclusione delle verifiche suddette lo stesso addetto al trasporto sigilla il feretro e attesta lavvenuta verifica compilando e sottoscrivendo unapposita attestazione. Laddetto al trasporto, munito di timbro, ceralacca e modulistica, sigilla il feretro con il timbro riportante il nome del Comune che ha rilasciato lautorizzazione a svolgere lattivit e il numero identificativo allautorizzazione. In caso di trasporto del cadavere allestero, laddetto al trasporto attester il corretto confezionamento del feretro in base a quanto previsto dallart. 30 del D.P.R. 285/1990. Tale attestazione sostituisce a tutti gli effetti la certificazione rilasciata allo scopo dallA.S.L. competente. Per il trasporto da Comune a Comune nellambito del territorio regionale, non obbligatoria leffettuazione delliniezione conservativa di cui allart.32 del D.P.R. 285/1990. Eventuali prescrizioni o trattamenti particolari a cui sottoporre il cadavere saranno previsti ed indicati dal medico necroscopo in sede di visita necroscopica, sullapposita certificazione rilasciata. Nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, lobbligo della doppia cassa di cui allart.30 del D.P.R. 285/1990 pu essere assolto con lutilizzo di un involucro di materiale biodegradabile da porre allinterno della cassa di legno, che garantisca limpermeabilit del fondo del feretro per un periodo sufficiente allassolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto. ART. 21 - Trasporto di resti mortali, ossa umane e ceneri Per il trasporto di resti mortali che non presentino parti molli deve essere prevalentemente utilizzato un contenitore in materiale combustibile e biodegradabile, chiuso, di spessore e portata sufficiente in relazione al peso trasportato, riportante allesterno nome, cognome e data di morte del defunto. Per il trasporto fuori dal Cimitero di resti mortali con parti molli o comunque in condizioni da rendere necessaria ladozione di misure precauzionali igienico sanitarie, il contenitore di cui al precedente comma viene racchiuso in una cassa di materiale facilmente lavabile e sanificabile, quale metallo, vetroresina o similari a chiusura ermetica. Detta cassa deve essere tolta prima della successiva operazione cimiteriale, sia questa linumazione, la tumulazione o la cremazione. E in ogni caso consentito lutilizzo del feretro originario, in tutti i casi in cui non sia consigliabile, a giudizio del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, la traslazione dei resti mortali in altro contenitore, eventualmente racchiuso nella cassa di cui ai precedenti commi 2) e 3). Per il trasporto di ossa umane deve essere utilizzata idonea cassetta in zinco chiusa con saldatura conforme alle prescrizioni dellart. 36 del D.P.R n.285/1990, recante allesterno il nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte del defunto; Per il trasporto di ceneri deve essere utilizzata esclusivamente lurna sigillata nelle quale le ceneri vengono raccolte allatto della cremazione, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, il contenitore deve recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti. Il trasporto di ossa umane e di ceneri non soggetto a particolari misure precauzionali igieniche. ART. 22 Orari e modalit per il trasporto di cadavere La fissazione degli orari per il trasporto, le modalit e i percorsi consentiti, il luogo e le modalit per le soste spettano alla Giunta Comunale. Lorario del trasporto e il conseguente arrivo al Cimitero di destinazione concordato dall'impresa funebre con il servizio cimiteriale del Comune allo scopo organizzare espletamento del servizio. ART. 23 - Servizi e trattamenti funebri I servizi funebri che si svolgono in tutto o in parte nel territorio comunale rispettano requisiti di decoro e salvaguardano le possibilit di espressione del cordoglio. Il soggetto che svolge lattivit funebre agisce per conto degli aventi titolo e, se richiesta, fornisce assistenza fino alla sepoltura. Oltre alle prestazioni inerenti al trasporto, anche eseguite con mezzi speciali purch autorizzati dalle autorit competenti, chi esercita lattivit funebre pu effettuare le seguenti attivit accessorie di onoranza: arredo camera mortuaria, dove non vietato; vestizione e toeletta funebre; fornitura composizione floreali; comunicazione decesso sui giornali e su altri spazi autorizzati; altre prestazioni a richiesta degli utenti da dettagliare analiticamente in sede di preventivo. La negoziazione degli affari inerenti lattivit funebre deve svolgersi unicamente nella sede autorizzata o, su richiesta dellinteressato confermata per iscritto, presso il luogo indicato dal familiare del defunto, purch non allinterno di strutture sanitarie, locali di osservazione, obitori e in altri luoghi pubblici. Il Comune vigila sul corretto svolgimento dellattivit funebre e verifica la continua sussistenza nel tempo dei requisiti richiesti dalla Legge Regionale e dal Regolamento comunale, avvalendosi anche degli Organi di Polizia Municipale. ART. 24 Caratteristiche delle casse di legno La cassa di legno deve avere le caratteristiche e deve essere confezionata secondo le modalit stabilite dalle disposizioni vigenti. La regolarit della cassa e il corretto funzionamento sono attestati dalladdetto a trasporto ai sensi del precedente comma 2) dellArt. 22. Per le inumazioni non consentito luso delle casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Qualora si tratti di cadaveri provenienti dallestero o da altro Comune e per le quali sussiste lobbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica di tagli di opportune dimensioni, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno. Per la cremazione consentito solo luso di materiali combustibili o sublimabili. Dal feretro, prima della introduzione nel forno, devono essere asportati eventuali sistemi di sollevamento, di posizionamento o simboli religiosi esterni non combustibili o sublimabili. ART. 25 Usi funebri locali I servizi di trasporto funebre per lo svolgimento delle esequie hanno inizio dal luogo ove si trova il cadavere, possono prevedere un tragitto senza soste fino alla destinazione per la sepoltura, oppure la celebrazione di funzioni religiose o civili con relative fermate. Sono inoltre consentite brevi soste presso la via prospiciente labitazione del defunto e lo svolgimento di cortei a passo duomo, per limitati tragitti in percorsi che non costituiscano intralcio alla viabilit ordinaria. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria e il Servizio di Polizia Municipale disciplinano lo svolgimento dei cortei funebri tenendo conto della viabilit cittadina e delle norme indicate nel Codice della Strada. Per leffettuazione di cortei funebri deve essere presentata istanza in bollo con lindicazione del percorso che si intende effettuare, alla Direzione del Servizio di Polizia Mortuaria che ne rilascia lautorizzazione. I trasporti che non hanno intero svolgimento nel territorio comunale, si effettuano, per la parte compresa nel Comune di Torriana, secondo le modalit riportate nei commi precedenti. I riti funebri, siano essi religiosi o civili, che si svolgono allinterno del Civico Cimitero, devono essere svolti con idonea presenza di personale dellImpresa funebre. Alla conclusione del rito lo stesso personale deve provvedere alla movimentazione del feretro fino al punto di consegna agli operatori cimiteriali. Le attivit di sepoltura sono svolte dagli addetti ai servizi cimiteriali. Il servizio ha inizio allarrivo del feretro nellarea di sosta individuata allinterno del Cimitero, di norma coincidente con il piazzale o il vialetto dingresso. Nel caso di celebrazione di rito funebre allinterno della Chiesa cimiteriale o della struttura per il commiato, il servizio svolto dal personale cimiteriale ha inizio dopo la celebrazione del rito, nello spazio antistante la sede di celebrazione del rito stesso. E' consentito lo svolgimento di riti funebri nel rispetto delle libert di culto individuali, purch non contrastanti con i principi costituzionali e con lordinamento giuridico italiano. Le esequie che prevedono particolari cerimoniali con picchetti, esposizione di bandiere, vessilli o lesecuzione di brani musicali possono avvenire esclusivamente nel piazzale antistante lentrata e non possono continuare allinterno del Cimitero. TITOLO IV - ATTIVITA CIMITERIALE ART. 26 Cimiteri del Comune di Torriana Il territorio del Comune di Torriana, ai fini del servizio cimiteriale, suddiviso in due aree cimiteriali, individuate tenendo conto del profilo sociale, economico, culturale, territoriale e storico, al fine di riservare lutilizzo delle sepolture in loculo solo ai cittadini residenti: Cimitero di Capoluogo Via Torrianese; Cimitero di Montebello Via Gessi Non consentita la costruzione di cappelle private. ART. 27 Comportamenti da tenere allinterno dei Cimiteri comunali Il Cimitero, quale luogo della memoria e di custodia delle spoglie mortali dei defunti, soggetto al rispetto da parte dei visitatori e di quanti a qualsiasi titolo ne utilizzino i servizi o vi prestino la loro opera. Nel Cimitero vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del medesimo ed in specie: fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce; entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli se non autorizzati; introdurre cani o altri animali, ai sensi dellart.24 del Regolamento comunale sulla tutela degli animali daffezione; introdurre oggetti irriverenti; rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi; portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione; danneggiare le aiuole, i tappeti verdi, gli alberi, i giardini, sedere sui tumuli, imbrattare le lapidi o i muri; richiedere oboli a qualunque titolo; disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con lofferta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari; fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio previo assenso dei familiari che siano direttamente interessati; eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari; turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni duso; assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di resti da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei Servizi cimiteriali; commerciare oggetti di decorazione fra privati, svolgere qualsiasi attivit commerciale non autorizzata; qualsiasi forma pubblicitaria non autorizzata. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al Cimitero. Chiunque tenesse, nellinterno dei Cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sar, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, deferito allAutorit Giudiziaria. ART. 28 Ammissione e sepoltura nei Cimiteri Nei Cimiteri comunali sono ricevuti e sepolti: limitatamente alle sepolture in terra (inumazioni), in tutti i Cimiteri comunali i cadaveri di persone non identificabili, decedute sul territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano al momento del decesso la propria residenza nel Comune; limitatamente alle sepolture in tumulo: i cadaveri di persone non identificabili, decedute sul territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano al momento del decesso la propria residenza nel Comune; Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono ricevuti i cadaveri delle persone aventi diritto in virt di una concessione gi emessa o di propriet della tomba di famiglia Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone come individuate al precedente punto (1), i nati morti, i prodotti abortivi ed i prodotti del concepimento di presunta et di gestazione inferiore alle 20 settimane su richiesta dei genitori, nonch gli arti e le parti anatomiche riconoscibili. Oltre ai casi di cui al precedente punto 1) lettera a) e b) potr essere data sepoltura ai seguenti casi: ai cadaveri delle persone che in vita abbiano congiuntamente le seguenti due caratteristiche: siano nati a Torriana ovvero, se nati altrove, il loro atto di nascita sia stato iscritto o trascritto nel Comune di Torriana, abbiano risieduto per diciotto anni o 1/3 della loro vita a Torriana; i cadaveri di ascendenti o discendenti di primo grado di persone residenti nel Comune di Torriana; ai cadaveri di persone che, per rapporto di coniugio o di convivenza more uxorio, hanno il coniuge o il convivente more uxorio sepolto presso uno dei cimiteri comunali. ART. 29 Servizio di custodia e registro delle sepolture Il Comune provvede alla custodia dei Cimiteri direttamente con proprio personale o indirettamente con affidamento a terzi. Il responsabile dellUfficio di Stato civile, per ogni cadavere ricevuto presso i Cimiteri, ritira e conserva le autorizzazioni ed attestazioni di cui allArt. 54 e seguenti; iscrive cronologicamente sopra apposito registro, numerato progressivamente: le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, luogo, data di nascita e morte del defunto, secondo quanto risulta dallatto di autorizzazione, lanno, il giorno e lora dellinumazione e il numero dordine del permesso di seppellimento; le generalit, come sopra, delle persone i cui cadaveri, resti mortali o ceneri vengono tumulati, con lindicazione del sito dove sono stati deposti; le generalit, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con lindicazione del luogo di deposito o di dispersione delle ceneri, se allinterno del cimitero; qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, inumazione, cremazione, nonch trasporto di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi. I registri, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo. I registri cartacei possono essere sostituiti da registrazioni su sistemi informatici appositamente predisposti, che consentano la registrazione dei dati di cui ai commi precedenti, la consultazione, lestrazione di statistiche, la stampa e il backup. ART. 30 Atti a disposizione del pubblico Presso gli uffici cimiteriali tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro delle sepolture. Sono altres a disposizione del pubblico: Copia del presente Regolamento e dei provvedimenti attuativi; Elenco dei manufatti in stato di abbandono per le quali si iniziata la procedura di decadenza; Elenco dei campi, dei loculi e delle cellette in scadenza e i relativi piani operativi; Ogni altro atto di cui sia prevista la diffusione da normative statali, regionali, o dai regolamenti comunali. ART. 31 Ossario e cinerario comuni In ogni Cimitero presente almeno un ossario comune per la raccolta indistinta delle ossa non richieste dai familiari e provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni. Lossario comune pu fungere anche da cinerario comune, ove questo non sia gi presente, per la dispersione delle ceneri per le quali i familiari o gli aventi titolo non abbiano manifestato alcuna volont di diversa destinazione. In ogni intervento di ampliamento di un Cimitero comunale, che preveda laumento dei posti in loculo, deve essere prevista la realizzazione del cinerario comune se questo non gi presente. ART. 32 Inumazione Le inumazioni si effettuano con le modalit di cui al Capo XIV del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285 e allart.2 del Regolamento Regionale 23 maggio 2006 n.4. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private: sono comuni le sepolture della durata di dieci anni decorrenti dal giorno del seppellimento, effettuate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata e quelle di resti non completamente mineralizzati provenienti da esumazioni o estumulazioni; sono private le sepolture per inumazione effettuate in aree in concessione. Nel rispetto delle distanze minime fra le fosse indicate dal Regolamento Regionale 23 maggio 2006 n.4, la distanza effettiva dovr essere valutata, per ogni Cimitero comunale, dal Responsabile del Servizio, in base alla consistenza e morfologia del terreno. Con specifica autorizzazione, consentita la inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone, previo parere favorevole del Servizio Igiene Pubblica dellAzienda Sanitaria Locale, salva comunque ladozione di feretro idoneo al trasporto. ART. 33 Tumulazione Le tumulazioni si effettuano con le modalit di cui al Capo XV del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285 e agli art.2 e 4 del Regolamento Regionale 23 maggio 2006 n.4. Possono essere tumulati in opere murarie o nicchie, i feretri, i resti mortali, le cassette ossario o le urne cinerarie. Ogni nuova costruzione a sistema di tumulazione deve avere caratteristiche e dimensioni interne dei loculi adeguate alla collocazione del feretro, resti mortali, cassetta ossario o urna cineraria. In particolare non consentita la realizzazione di loculi a pi posti o tombe di qualsiasi tipologia nei quali la tumulazione o estumulazione di un feretro non possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro. La tumulazione di cadaveri in loculi a pi posti realizzati sia in colombario sia in cripta o tomba di famiglia in genere, privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, pu essere effettuata, esclusivamente nei manufatti costruiti prima dellentrata in vigore del Regolamento Regionale 23 maggio 2006 n.4, rispettando le seguenti prescrizioni: utilizzo di cassa avente le caratteristiche per il loculo stagno; utilizzo di dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas; realizzazione di separazione orizzontale e verticale per ogni feretro. ART. 34 Deposito provvisorio del feretro Salvo disponibilit, a richiesta delle famiglie dei defunti, o di loro aventi titolo, il feretro pu essere provvisoriamente deposto in loculo per una durata non superiore a 36 mesi, prorogabili, in via eccezionale, per un periodo non superiore a quello iniziale. Tale concessione deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti il cui originale da conservarsi presso lUfficio cimiteriale. Il deposito provvisorio dei feretri nei loculi consentito solo nel caso debbano essere effettuati lavori di completamento o di ripristino di tombe o colombari. Il Responsabile dei Servizi cimiteriali fisser la durata del deposito in relazione al tempo necessario allultimazione dei lavori. Scaduto il termine, originario o prorogato, linteressato dovr provvedere a proprie spese allo spostamento del feretro tumulato. In caso di inerzia si provveder alla notifica di formale diffida a provvedere nel termine di 30 giorni scaduti inutilmente i quali, il cadavere verr inumato in campo comune, con diritto di rivalsa delle eventuali spese sostenute. La collocazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie ammessa in un deposito cimiteriale solo nel caso in cui non sia possibile limmediato collocamento dellurna o cassetta ossario in idonea e definitiva sepoltura. Cessati i motivi che hanno giustificato la provvisoriet verr fissato un termine congruo per la destinazione definitiva delle cassette o delle urne. Alla scadenza del termine si provveder alla notifica di formale diffida a provvedere nel termine di 30 giorni, scaduti inutilmente i quali, le ossa e le ceneri verranno collocati rispettivamente in ossario e cinerario comune, con diritto di rivalsa delle eventuali spese sostenute. Qualora si verificasse lindisponibilit di loculi da porre in concessione in qualcuno dei Cimiteri comunali, il Sindaco, con propria ordinanza, pu disporre per autorizzare la tumulazione provvisoria. Questa potr avvenire in colombario gi in concessione a privati con posti non ancora utilizzati. Il consenso del Concessionario allutilizzo di tale modalit di sepoltura pu avvenire solo in forma gratuita. Sono in ogni caso dovute al Comune le spese per la tumulazione e le altre operazioni cimiteriali eventualmente necessarie, in base al tariffario vigente. La provvisoriet cessa automaticamente con la realizzazione nel Cimitero interessato di nuovi posti in colombario. I familiari dei defunti sepolti in regime di provvisoriet hanno diritto allassegnazione di un loculo nella nuova costruzione, secondo lordine cronologico di sepoltura provvisoria. In caso di decesso dellavente titolo al posto provvisoriamente occupato, il loculo dovr essere liberato dal feretro, che verr collocato in altra sepoltura o inumato. ART. 35 Cremazione Sino a quando il Comune non disporr di un proprio impianto di cremazione, la stessa viene eseguita presso impianti in regola con le normative vigenti, con i quali possono essere stipulate apposite convenzioni. E' demandato alla Giunta Comunale lindividuazione di forme di incentivazione della cremazione, anche tramite la concessione di contributi o lesenzione dal pagamento delle tariffe cimiteriali. ART. 36 Esumazioni ed estumulazioni Le esumazioni ed estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono regolate nei principi generali dal D.P.R. 10 settembre 1990 n.285, dalla Legge Regionale 29 luglio 2004 n.19 e dal Regolamento Regionale 23 maggio 2006 n.4. E' consentita la cremazione dei resti mortali previo consenso dei familiari ovvero in caso di accertata irreperibilit degli stessi; Le esumazioni e le estumulazioni, sia ordinarie che straordinarie, sono eseguite, di norma, senza la presenza di operatori sanitari, in base a quanto previsto allart. 12 della L.R. 19/2004. ART. 37 Esumazioni ordinarie Alloccorrenza, entro il mese di settembre, il responsabile dei Servizi Cimiteriali provveder alla stesura di elenchi, distinti per Cimitero, in cui verranno indicati i defunti per i quali possibile procedere allesumazione ordinaria nellanno successivo. Tali elenchi saranno esposti in posizione ben visibile allalbo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto lanno di riferimento. Effettuati gli adempimenti di cui al comma precedente, si proceder alla esecuzione delle esumazioni programmate. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali dar comunicazione diretta al familiare o alla persona diversamente indicata, ove individuata, della data di esumazione. Linizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune fissato con comunicazione di servizio da affiggere allalbo cimiteriale e in prossimit del campo con congruo anticipo. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Responsabile del Servizio e non saranno svolte nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, salvo autorizzazione firmata dal Sindaco, per casi particolari. Il ciclo ordinario di inumazione di dieci anni. Alle esumazioni ordinarie sono equiparate quelle dovute a successiva sepoltura di resti non scheletrizzati, trascorso il periodo fissato in base alle condizioni locali con il provvedimento di cui al precedente comma. ART. 38 Esumazioni straordinarie Le esumazioni straordinarie possono essere effettuate prima che siano trascorsi dieci anni dalla sepoltura, su richiesta di parte, per trasferimento in altra sepoltura o in altro Cimitero o per cremazione e, comunque entro 6 mesi o dopo 7 anni dalla data di sepoltura. Le esumazioni straordinarie effettuate su richiesta dellAutorit Giudiziaria sono eseguite in ogni tempo con le modalit di cui alle disposizioni normative vigenti. Le esumazioni straordinarie non potranno essere eseguite, salvo i casi ordinati dallAutorit Giudiziaria, nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre. ART. 39 Estumulazioni ordinarie e straordinarie Sono ordinarie le estumulazioni eseguite alla scadenza della concessione o, su richiesta dei familiari, dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 35 anni, se trattasi di concessioni perpetue, novantanovennali o settantennali. Per le concessioni stipulate con durata di 30 anni si possono eseguire le estumulazioni ordinarie dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni; sono straordinarie le estumulazioni eseguite prima di tale periodo, su richiesta dei familiari, per trasferimento in altra sepoltura o in altro Cimitero o per cremazione, e quelle eseguite su ordine dellAutorit Giudiziaria. Non si proceder ad estumulazione qualora al termine del periodo di concessione ne venga chiesto il rinnovo, che dovr avvenire secondo le disposizioni e le tariffe che saranno vigenti alla sottoscrizione del nuovo contratto. Qualora al momento della estumulazione ordinaria risulti che i resti umani non sono completamente mineralizzati, in mancanza di disposizione diversa da parte degli aventi titolo essi verranno inumati previa debita apertura della cassa metallica. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dei servizi. Lestumulazione di ceneri o resti mortali autorizzata dal Responsabile del Servizio ed generalmente finalizzata a consentire la riunione di cadaveri, resti, ossa o ceneri di coniugi, genitori o figli. Il Responsabile del Servizio pu autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dellanno, lestumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede; valgono per la verifica della rispondenza del feretro e per il trasporto le disposizioni della Normativa regionale. ART. 40 Estumulazioni dufficio Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali pu ordinare dufficio ed in ogni tempo, lestumulazione di cadaveri per motivi di igiene e sanit o di pubblica incolumit. ART. 41 Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni, sono raccolti, selezionati per il recupero oppure smaltiti secondo la normativa in materia. Durante le operazioni di esumazione ed estumulazione nessuno pu prelevare parte del cadavere, di indumenti o di oggetti rinvenuti, ad eccezione dellAutorit Giudiziaria. Qualora gli aventi diritto presumano possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi ed intendano venirne in possesso, essi devono darne avviso, per iscritto, al momento della richiesta delle operazioni oppure almeno un giorno prima delle effettuazione delle stesse, alle quali devono presenziare personalmente o tramite un delegato. Degli oggetti richiesti e rinvenuti verr quindi redatto un verbale di consegna in duplice copia: una verr consegnata al reclamante insieme agli oggetti; laltra verr depositata agli atti. Gli oggetti preziosi e i ricordi personali rinvenuti durante le operazioni sopraddette devono, in assenza di richiesta degli aventi diritto, consegnarsi al Responsabile dei Servizi Cimiteriali che provveder a tenerli a disposizione degli aventi diritto per 12 mesi. Decorso tale termine, in mancanza di reclami, potranno essere alienati. ART. 42 Disponibilit dei materiali Tutti i materiali e le opere istallate sulle sepolture comuni e private passano in propriet del Comune se entro il termine di 30 giorni antecedenti la scadenza delle concessioni o le esumazioni non vengono reclamati da familiare o parente che dichiari sotto la propria personale responsabilit di averne titolo. Detti materiali verranno impiegati ad apportare migliorie ai Cimiteri o alienati. Qualora i familiari lo richiedano, pu autorizzarsi lasporto fuori dal Cimitero di ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura nonch il reimpiego di materiali ed opere di loro propriet in altra sepoltura in concessione agli stessi o a favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2' grado, a condizione che siano conformi ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura ed in buono stato di conservazione. Le opere di riconosciuto valore artistico o storico saranno conservate allinterno del Cimitero o in luoghi idonei. Le croci, le lapidi ed i copritomba, che rimangono a disposizione del Comune in seguito allesumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnati gratuitamente per sepolture di persone bisognose, ma devono rispondere ai requisiti di cui al precedente comma 2. ART. 43 Vilipendio di cadavere tumulato E vietato eseguire sui cadaveri tumulati manipolazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misure inferiori a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione. Il Responsabile del servizio di custodia del Cimitero tenuto a denunciare allautorit giudiziaria e al Sindaco chiunque esegue sui cadaveri operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dallart. 410 del Codice Penale. ART. 44 Concessione cimiteriale: definizioni e disposizioni generali Ai fini dellapplicazione del presente regolamento valgono le seguenti definizioni: Concessionario: il fondatore del sepolcro; diritto duso: si intende il diritto di essere sepolto nella tomba; titolare della concessione: colui o coloro che alla morte del Concessionario hanno effettuato il subentro; famiglia del Concessionario: si intende composta dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta del Concessionario, con i rispettivi coniugi. Le concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune riguardano sepolture individuali (loculi, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie). Il rilascio della concessione subordinato al pagamento di una tariffa i cui importi sono determinati dallAmministrazione con proprio atto. La concessione cimiteriale, essendo il Cimitero soggetto a regime dei beni demaniali, attribuisce al Concessionario il diritto duso di una sepoltura lasciando integro il diritto del Comune alla nuda propriet. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di propriet del Comune ai sensi di quanto dispone lart. 953 del Codice Civile. Ogni concessione del diritto duso di manufatti deve risultare da apposito atto contenente lindividuazione della concessione, le clausole e condizioni della stessa e le norme che regolano lesercizio del diritto duso. In particolare latto deve indicare: la natura della concessione e la sua identificazione; la durata e la decorrenza, che coincide con la data di stipulazione dellatto di concessione; la persona denominata concessionaria; i defunti destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione; leventuale restrizione od ampliamento del diritto duso in correlazione allavvenuta corresponsione della tariffa prevista con atto dell Amministrazione; gli obblighi ed oneri cui sottoposta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza. ART. 45 Durata delle concessioni Fatto salvo quanto previsto per le concessioni perpetue gi rilasciate tutte le concessioni sono a tempo determinato. La durata delle concessioni che verranno stipulate con data successiva allentrata in vigore del presente Regolamento la seguente: 50 anni per i manufatti e gli avelli ossari/cinerari realizzati in colombario; 30 anni per loculi a un posto salma; fatta salva la facolt di proroga o di rilascio di nuova concessione alla scadenza della stessa o nel caso di cui al 3' comma dellart.3 del Regolamento Regionale 23 maggio 2006 n.4. ART. 46 Modalit di concessione La concessione cimiteriale di loculo pu essere rilasciata solo in occasione di un decesso. E possibile solo per il coniuge o per il convivente more uxorio, esercitare il diritto alla concessione di un secondo loculo, per se stesso, senza possibilit alcuna di subentro, eccetto la restituzione al Comune in caso di revoca. La concessione di ossario/cinerario solo in presenza, al momento della richiesta, di resti o ceneri da collocare o di cadavere inumato compreso nel programma delle esumazioni ordinarie gi pubblicato a cura della Direzione cimiteriale. Salvo quanto disposto ai precedenti commi 1) e 2) le modalit di rilascio delle concessioni cimiteriali vengono stabilite dalla giunta comunale. ART. 47 Diritto duso delle sepolture Nelle sepolture private il diritto d'uso riservato alla persona del Concessionario e a quella della propria famiglia, come definita allart. 44 comma 1) lettera d) del presente Regolamento. In ogni caso, tale diritto si esercita fino alla capienza del sepolcro concesso. Il Concessionario o il Titolare della concessione pu disporre lammissione nella sepoltura di cadaveri, resti, ossa o ceneri di: parenti del Concessionario fino al VI grado; affini del Concessionario entro il III grado; altre persone facenti parte del nucleo familiare anagrafico del Concessionario o titolare della concessione; persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti del Concessionario o del Titolare della concessione; Nei casi di cui alla lettera a) del precedente comma 2), la domanda deve essere firmata dal Concessionario o da un Titolare della concessione, che s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune da qualsivoglia rivalsa. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma 2), la domanda deve essere firmata dal Concessionario o da tutti i Titolari della concessione. La dichiarazione di benemerenza deve contenere altres la contestuale dichiarazione che lammissione nella tomba avviene senza fine di lucro o di speculazione. Laccoglimento della dichiarazione di benemerenza subordinato al versamento del diritto previsto in tariffa. ART. 48 Subentri Deceduto il Concessionario di una sepoltura privata, gli aventi titolo sulla concessione sono tenuti a subentrare con istanza da effettuarsi alla Direzione cimiteriale. Il diritto di subentrare nella titolarit della concessione riservato in via esclusiva nellordine: al coniuge e ai discendenti del Concessionario in linea retta; agli ascendenti del Concessionario in linea retta; ai collaterali del Concessionario fino al sesto grado; agli affini del Concessionario fino al terzo grado. Ai fini dellindividuazione del titolare della concessione fatta salva la validit degli atti tra privati gi acquisiti dallAmministrazione comunale. La mancata regolarizzazione della pratica di subentro preclude lutilizzo della tomba fino al suo perfezionamento. ART. 49 Retrocessioni Il Comune ha facolt di accettare la retrocessione di una concessione cimiteriale, purch la sepoltura sia stata precedentemente liberata da salme, resti, ossa o ceneri presenti, a carico degli aventi titolo. Laccoglimento della richiesta comporta il riconoscimento in favore dei retrocedenti del rimborso di una somma calcolata secondo le seguenti modalit: nel caso di concessioni perpetue o qualora la retrocessione avvenga entro 5 anni dal rilascio il rimborso sar pari al 50% dellimporto, di riconcessione, in vigore al momento della rinuncia; qualora la retrocessione avvenga dopo i 5 anni il rimborso sar pari al 50% della tariffa di riconcessione relativa agli anni interi residui non fruiti (importo riconcessione x tempo residuo / 2 x durata concessione). ART. 50 Estinzione Le concessioni cimiteriali si estinguono per scadenza del termine di durata della concessione o per la soppressione del Cimitero, salvo in questultimo caso quanto disposto dalle vigenti disposizioni normative nazionali. Nel caso di concessione di aree per sepolture per famiglie e collettivit, prima della scadenza del termine di durata gli aventi diritto possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili. Qualora, alla scadenza del termine, gli aventi titolo non dispongano per la collocazione dei cadaveri, resti, ossa o ceneri, il Comune provveder collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nellossario comune o nel cinerario comune. ART. 51 Revoca E facolt dellAmministrazione Comunale di revocare la concessione di qualsiasi area o manufatto, quando ci sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per altri motivi di rilevante interesse pubblico. In tal caso riservato agli aventi diritto luso, a titolo gratuito per il tempo residuo spettante secondo loriginaria concessione, di unequivalente sepoltura nellambito dello stesso Cimitero in zona o costruzione indicati dallAmministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova. Del provvedimento di revoca verr data comunicazione, indicando anche il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri, resti o ceneri, agli aventi titolo ove noti mediante raccomandata A.R. almeno trenta giorni prima; ove non noti, mediante pubblicazione dellatto di revoca nellalbo comunale ed in quello cimiteriale per il periodo di sessanta giorni. Nel giorno indicato la traslazione avverr anche in assenza degli aventi titolo. ART. 52 Decadenza La decadenza della concessione pu essere dichiarata nei seguenti casi: quando la sepoltura individuale non stata occupata da cadavere, resti o ceneri, per i quali era stata presentata richiesta, entro 60 giorni rispettivamente dal decesso, esumazione o estumulazione, cremazione salvo i casi espressamente previsti o di forza maggiore; in caso venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione; quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura con pregiudizio della stabilit delle opere; per inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nellatto di concessione o nel presente Regolamento; quando si effettua una estumulazione per far posto ad un nuovo feretro in un loculo concesso in uso perpetuo, occorre stipulare una nuova concessione che sostituisce la precedente per una durata pari agli anni determinati al precedente art. 45 del presente Regolamento. La pronuncia della decadenza della concessione, salvo il caso previsto al punto b) di cui sopra, subordinata alla previa diffida al Concessionario o agli aventi titolo, in quanto individuati o individuabili; in caso di irreperibilit, la diffida verr pubblicata nellalbo comunale ed in quello cimiteriale per la durata di 30 giorni consecutivi. Pronunciata la decadenza della concessione, si disporr, se del caso, la traslazione dei cadaveri, resti, ossa, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, e successivamente alla demolizione delle opere od al loro restauro. I materiali e le opere resteranno nella piena disponibilit del Comune. ART. 53 Obblighi di manutenzione I concessionari o i titolari della concessione di sepolture private sono responsabili, solidalmente tra loro, della manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere annesse; della esecuzione delle opere e restauri che lAmministrazione ritenesse necessari ed opportuni per motivi di decoro, sicurezza o di igiene. In tutte le sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuit tra una concessione e laltra, il Comune provvede alla manutenzione delle sole parti strutturali dei manufatti (solette, pareti divisorie, solai di copertura) mentre sono a carico dei Concessionari o dei Titolari della concessione le lapidi, anche se fornite dal Comune, e le parti decorative costruite o installate sulle stesse, il sistema di fissaggio e lordinaria pulizia. Nel caso il sepolcro privato venga dichiarato inidoneo alla tumulazione di cadaveri, resti, ossa o ceneri da parte del responsabile dei servizi cimiteriali, il Concessionario o il Titolare della concessione ha lobbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro il termine di sei mesi. TITOLO V - ATTIVITA DI POLIZIA MORTUARIA ART. 54 - Autorizzazione al trasporto e al seppellimento Per il trasporto di cadaveri, resti mortali, ossa umane e ceneri necessaria lautorizzazione del Responsabile del Servizio, o suo delegato, del Comune dove avvenuto il decesso ed rilasciata allincaricato del trasporto il quale assume cos le responsabilit previste per lincaricato di pubblico servizio. Per il trasporto di feti, dei prodotti abortivi e dei prodotti del concepimento di presunta et di gestazione inferiore alle 20 settimane l'autorizzazione al trasporto ed al seppellimento rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento, dopo l'accertamento della morte, dal luogo del decesso allobitorio, alla camera mortuaria, alle strutture del commiato, al luogo prescelto per le onoranze compresa labitazione privata, al Cimitero o al crematorio o dalluno allaltro di questi luoghi. Il trasporto di cadavere autorizzato, ove possibile, con unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti di cui al comma precedente, dal Comune di decesso, previa eventuale comunicazione al Comune di destinazione. Lautorizzazione per la sepoltura di cadavere nel Cimitero rilasciata dallUfficiale dello Stato Civile, in base al certificato di accertamento del decesso rilasciato dal medico necroscopo nel rispetto e con le modalit di quanto stabilito dal D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990 e dal D.P.R. n. 396/2000. Nessun cadavere pu essere ricevuto dal Cimitero per essere inumato o tumulato se non accompagnato dallautorizzazione scritta dellUfficiale dello Stato Civile. Tali autorizzazioni saranno ritirate dal custode del Cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere. ART. 55 Rilascio dellautorizzazione alla cremazione Lautorizzazione alla cremazione rilasciata dal Responsabile del Servizio del Comune di decesso, secondo le modalit stabilite dallart.79 del D.P.R. n.285/1990, precisate con Circolare del Ministero della Sanit n.24 del 24 giugno 1993. Nel caso di cremazione di salma precedentemente inumata o tumulata, competente al rilascio dellautorizzazione il Comune del luogo ove sepolta la salma. E consentita la cremazione dei resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previo consenso dei familiari. In caso di irreperibilit dei familiari la cremazione dei resti mortali pu essere autorizzata, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nellAlbo Pretorio di uno specifico avviso. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili autorizzata dallA.S.L. del luogo di amputazione. ART. 56 Trattamento delle ceneri Le ceneri provenienti dalla cremazione vengono raccolte in una urna cineraria i cui requisiti tecnici di fabbricazione, di identificazione e di impiego sono stabiliti dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria. Nel caso il defunto non abbia disposto la dispersione delle ceneri, la conservazione delle stesse avviene mediante consegna ritualmente verbalizzata, dellurna sigillata al familiare o allesecutore testamentario o al rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti, i quali possono disporne, nel rispetto della volont del defunto, la tumulazione, linterramento o laffidamento personale con le modalit di cui agli articoli successivi. ART. 57 Autorizzazione alla dispersione delle ceneri La dispersione delle ceneri autorizzata dallUfficiale dello Stato Civile del Comune dove avvenuto il decesso. Nel caso in cui un cittadino sia deceduto in altra Regione che non preveda il rilascio di tale autorizzazione o allestero, detta autorizzazione pu essere disposta in alternativa dallUfficiale della Stato Civile del Comune di Torriana. In caso di dispersione di ceneri gi tumulate, lautorizzazione compete allUfficiale dello Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri. Lautorizzazione potr essere rilasciata in base alla volont espressa per iscritto in vita dal defunto: volont testamentaria, dichiarazione autografe, dichiarazioni sottoscritte esplicitamente a tal fine (iscrizione ad associazioni) o altre forme di volont espresse innanzi a pubblici ufficiali. In mancanza di disposizioni scritte, la volont potr anche essere riferita dal coniuge, se presente, unitamente a tutti i parenti di primo grado mediante dichiarazione scritta, anche inserita nellistanza alla dispersione. La richiesta di autorizzazione deve contenere lindicazione: del richiedente, avente titolo in base a quanto previsto dalla legge; lindicazione del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse; lindicazione della persona incaricata ad eseguire la dispersione, tenuto conto delleventuale volont espressa dal defunto o individuata tra i soggetti di cui al punto 8). La dispersione delle ceneri nel territorio comunale, consentita nei seguenti luoghi: in natura a oltre 200 metri da centri abitati come definiti dallart. 3 comma 1 n. 8 del D.L. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) o da insediamenti produttivi; in aree private allaperto, con il consenso dei proprietari, purch fuori dai centri abitati come indicato alla lettera a); in fiumi nei tratti liberi da manufatti e da natanti; allinterno del Cimitero in apposita area sita nel campo appositamente delimitata e denominata Il Giardino delle Rimembranze posta davanti alla Chiesetta sita allinterno del Cimitero del Capoluogo e dietro lunica tomba di famiglia presente. La dispersione delle ceneri eseguita dalla persona indicata nella richiesta o, in mancanza, da persona appositamente autorizzata dal Comune o dalle imprese che esercitano lattivit funebre di cui allart. 13 della Legge Regionale n. 19/2004. Nel rilasciare lautorizzazione alla dispersione delle ceneri allinterno del territorio del Comune di Torriana, lUfficiale di Stato Civile di altro Comune o Stato, dovr tenere conto di quanto stabilito al precedente punto 7). La dispersione delle ceneri, nellapposita area denominata Il Giardino delle Rimembranze, sita allinterno del Comune del Capoluogo, potr essere eseguita effettuando il sollevamento di una zolla di terreno, lo svuotamento dellurna e il riposizionamento della zolla. ART. 58 Autorizzazione allaffidamento delle ceneri Laffidamento personale di unurna cineraria deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio del Comune nel cui territorio verr collocata lurna in base alla volont espressa per iscritto in vita dal defunto: volont testamentaria, dichiarazioni autografe, dichiarazioni sottoscritte esplicitamente a tal fine (iscrizione ad associazioni) o altre forme di volont espresse innanzi a pubblici ufficiali. In mancanza di disposizioni scritte, la volont potr anche essere riferita dal coniuge, se presente, unitamente a tutti i parenti di primo grado mediante dichiarazione, da rendersi in forma scritta anche inserita nellistanza di affidamento dellurna, contenente lindicazione dellaffidatario unico scelto tra i familiari suddetti. Nel caso di individuazione dellaffidatario unico al di fuori dellambito familiare, la volont del defunto dovr essere espressamente manifestata. Dalla richiesta dovranno risultare: le generalit dei richiedenti e della persona alla quale verr consegnata lurna sigillata, la quale dovr sottoscrivere il relativo verbale di consegna; la descrizione del luogo di conservazione delle ceneri presso labitazione dellaffidatario; limpegno da parte dellaffidatario: a comunicare ogni variazione del luogo di residenza, di domicilio o di conservazione dellurna cineraria allufficio di Stato Civile del Comune, entro 30 giorni dalla data in cui si verificata la variazione stessa; a custodire lurna, debitamente sigillata, secondo le vigenti disposizioni di legge sia civili che penali e a non affidarla ad altre persone, neppure temporaneamente; a trasferire lurna presso un Cimitero comunale nel caso in cui venga meno, per qualsiasi motivo, la disponibilit dellaffidatario alla conservazione delle ceneri presso la propria abitazione; laccettazione dellaffidatario a garantire i controlli da parte del Comune. Lurna dovr essere conservata in un luogo idoneo a garantirne la sicurezza da ogni profanazione. Le urne destinate alla raccolta delle ceneri dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel D.P.R. 21 settembre 1990 n.285 Regolamento di Polizia Mortuaria. In caso di decesso dellaffidatario il coniuge, se presente, e i parenti di primo grado dovranno presentare una nuova richiesta oppure restituire lurna al Cimitero. La consegna dellurna pu avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purch sulla base della volont espressa per iscritto in vita del defunto o della volont espressa verbalmente manifestata dal coniuge, se presente, unitamente a tutti i parenti di primo grado. La consegna di unurna cineraria gi tumulata con altri feretri potr avvenire solo previa verifica delle condizioni di conservazione della stessa. Qualora necessario, a tutela delligiene e della salute pubblica, potranno essere impartite specifiche disposizioni per la conservazione a domicilio. LAmministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli, tramite propri incaricati, circa le modalit di conservazione dellurna cineraria. Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite nellautorizzazione e sempre che il fatto non costituisca reato ai sensi dellart. 411 C.P., lAmministrazione Comunale, previa diffida formale allaffidatario contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare lautorizzazione gi rilasciata imponendo il trasferimento dellurna presso il Cimitero. E istituito presso il Comune un registro contenente le generalit dellaffidatario unico, le generalit del defunto, il luogo di conservazione dellurna, le eventuali successive variazioni di tale luogo, la data di eventuali ispezioni nei luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate. TITOLO VI DISPOSIZIONI ULTERIORI, SANZIONI E NORME TRANSITORIE ART. 59 Tariffe Le tariffe per: Il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione, alla dispersione, allaffidamento familiare, alla sepoltura delle ceneri, per lo svolgimento delle eventuali verifiche e rettifiche in caso di affidamento familiare; Leffettuazione delle operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, traslazione di urne cinerarie, nonch di dispersione interna al Cimitero; sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento. ART. 60 Efficacia della normativa regolamentare Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, abrogato ogni atto o disposizione precedentemente emanato, in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento: al Codice Civile; al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n.1265 e successive modificazioni e integrazioni; al D.P.R. 10 settembre 1990 n.285 recante Approvazione del regolamento di polizia mortuaria"; alla Legge 30 marzo 2001 n. 130; alla Legge Regionale n.19 del 29 luglio 2004 e le successive Delibere della Giunta Regionale e Direttive attuative; Le disposizioni contenute nel presente Regolamento, qualora non contrastanti con i contratti singolarmente stipulati, si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. ART. 61 - Sanzioni Il Comune esercita la vigilanza sullattivit funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, anche valendosi di potest ispettiva, ai fini di valutare la rispondenza dellattivit alle norme di legge e di quelle del presente Regolamento. Il controllo circa il rispetto delle norme di cui al presente regolamento attribuito al Corpo di Polizia Municipale ed al Settore Demografico che potr avvalersi, per gli accertamenti ritenuto opporti, degli agenti di Polizia Municipale.     Pag.  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