A chi è rivolto
Proprietari o aventi titolo che devono eseguire interventi soggetti a CILA.
Descrizione
CAMBIO MODULISTICA In ossequio alla Delibera di Giunta Regionale n. 993 del 07/07/2014 "atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione della modulistica edilizia unificata" (art. 12, comma 4, lettere a) e b), e comma 5, L.R.15/2013), e successive modifiche ed integrazioni, le pratiche edilizie da presentare a questo Comune potranno essere avanzate utilizzando esclusivamente i modelli predisposti dalla Regione Emilia Romagna.
Nel rispetto della disciplina dell'attività edilizia, sono eseguiti previa comunicazione di inizio dei lavori gli interventi di cui all'art. 7, comma 4, della Legge Regionale n. 15/2013.
In particolare:
- Opere di manutenzione straordinaria, restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo e opere interne alle costruzioni, qualora non modifichino le destinazioni d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino pregiudizio alla statica dell'edificio;
- Modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa;
- Modifiche della destinazione d'uso senza opere, tra cui quelle dei locali adibiti ad esercizio d'impresa, che non comportino aumento del carico urbanistico;
- Opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione ai sensi della lettera g.6) dell’Allegato alla L.R. n. 15/2013, qualora non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino pregiudizio alla statica dell'edificio;
- Recinzioni, muri di cinta e cancellate;
- Interventi di demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi;
- Recupero e risanamento delle aree libere urbane e interventi di rinaturalizzazione;
- Significativi movimenti di terra di cui alla lettera m) dell’Allegato alla L.R. n. 15/2013;
- Serre stabilmente infisse al suolo, tra cui quelle in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
- Ogni altro intervento edilizio non riconducibile agli elenchi di cui al comma 1 del presente articolo e agli articoli 10, 13 e 17 della L.R. n. 15/2013.
Come fare
La comunicazione di inizio dei lavori, utilizzando la modulistica Regionale, è presentata allo Sportello Unico dal proprietario o da chi ne abbia titolo, indicando i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori e la data di fine dei lavori che non può essere superiore ai tre anni dalla data del loro inizio. La comunicazione è accompagnata dai necessari elaborati progettuali a firma di un professionista abilitato, il quale assevera, sotto la propria responsabilità, la corrispondenza dell'intervento con una delle fattispecie descritte al comma 4 della L.R. n. 15/2013, il rispetto delle prescrizioni e delle normative di cui all'alinea del comma 1 della L.R. n. 15/2013, nonché l'osservanza delle eventuali prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni o degli altri atti di assenso acquisiti per l'esecuzione delle opere.
L'esecuzione delle opere comporta l'obbligo della nomina del direttore dei lavori, della comunicazione della fine dei lavori e della trasmissione allo Sportello Unico della copia degli atti di aggiornamento catastale, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, e delle certificazioni degli impianti tecnologici, qualora l'intervento abbia interessato gli stessi. Per i medesimi interventi non è richiesta la segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità. Nella comunicazione di fine dei lavori sono rappresentate, con le modalità di cui al comma 5, secondo periodo, della L.R. n. 15/2013, le eventuali varianti al progetto originario apportate in corso d'opera, le quali sono ammissibili a condizione che rispettino i limiti e le condizioni indicate dai commi 4 e 7 della L.R. n. 15/2013.
Gli interessati, prima dell'inizio dell'attività edilizia, possono richiedere allo Sportello Unico di provvedere all'acquisizione delle autorizzazioni e degli altri atti di assenso, comunque denominati, necessari secondo la normativa vigente per la realizzazione dell'intervento edilizio, secondo quanto previsto dall’articolo 4 bis della L.R. n. 15/2013.
Cosa serve
Per il servizio sono necessari:
- Modulo di richiesta compilato
- Elaborati progettuali a firma di un professionista abilitato
- Nomina del direttore dei lavori
- Documentazione obbligatoria elencata nel modello di richiesta
Cosa si ottiene
Autorizzazione per eseguire interventi soggetti a CILA.
Tempi e scadenze
Il termine di fine dei lavori non può essere superiore a tre anni dalla data di inizio dei lavori.
Quanto costa
Nessun costo previsto.
Documenti
Sportello unico edilizia