Autenticazione di firma
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Servizio attivo
L'autenticazione di firma (o sottoscrizione) consiste nell'attestazione da parte di un pubblico ufficiale o del funzionario incaricato dal Sindaco, che la firma è stata apposta in sua presenza dall'interessato
A chi è rivolto
La richiesta può pervenire da qualunque cittadino maggiorenne, presentandosi, previo appuntamento, personalmente ad uno sportello anagrafico munito di un documento di identità in corso di validità.
Per il minorenne la dichiarazione deve essere resa da chi esercita la responsabilità genitoriale;
Per l’interdetto la firma deve essere apposta dal Tutore.
Descrizione
L'autenticazione di firma (o sottoscrizione) consiste nell'attestazione da parte di un pubblico ufficiale o del funzionario incaricato dal Sindaco, che la firma è stata apposta in sua presenza dall'interessato, previa identificazione.
Il funzionario incaricato dal Sindaco è competente ad autenticare esclusivamente le firme contenute in:
- dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà concernenti fatti, stati e qualità personali (non autocertificabili) di cui il dichiarante sia a diretta conoscenza riguardanti se stesso e altre persone, da presentare a soggetti privati (banche, assicurazioni, etc.). I cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente a stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
- istanze da presentare a privati (mai a uffici pubblici o gestori di pubblico servizio)
- deleghe per la riscossione di benefici economici (esempio pensioni) da parte di terze persone
- altri documenti per i quali sono richieste autentiche speciali, previste da specifiche normative
Non è prevista l'autentica di firma per le istanze e dichiarazioni sostitutive che vengono presentate alle Pubbliche Amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi.
Il funzionario incaricato dal Sindaco non è competente ad autenticare sottoscrizioni in calce a dichiarazioni aventi valore negoziale (es. manifestazioni di volontà, rinunce, contratti, scritture private) o procure. Gli atti o documenti sui quali si chiede l'autenticazione (comprese le pensioni estere) devono essere in lingua italiana o plurilingue. I cittadini di Stati extracomunitari possono utilizzare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
Come fare
E' necessario prendere un appuntamento al seguente numero: 0541 - 629701
Cosa serve
Servono i seguenti documenti
- - documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario
- - documento sul quale si richiede l'autentica di firma
Cosa si ottiene
Autenticazione di firma
Tempi e scadenze
Il rilascio è immediato
Quanto costa
L’autenticazione di copia è soggetta al pagamento di marca da bollo da € 16,00 (ogni 4 facciate autenticate) e dei diritti di segreteria di € 0,52 salvo che non ricorra un’ipotesi di l'esenzione da imposta di bollo.
Accedi al servizio
Uffici che erogano il servizio:
Ulteriori informazioni
Non è più prevista l’autenticazione della firma per istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre alle pubbliche amministrazioni (PPAA) o ai gestori o esercenti di pubblico servizio (in questi casi, infatti, sarà sufficiente allegare all’atto firmato la copia del documento di identità del sottoscrittore).