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Esercizi di vicinato

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L’art. 4 D.Lgs. 114/98, c. 1, lett. d), definisce esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

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Descrizione

L’art. 4 D.Lgs. 114/98, c. 1, lett. d), definisce esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

Ai sensi dell’art. 4 cit., lettera c), per superficie di vendita di un esercizio commerciale deve intendersi l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. L’attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai due settori merceologici: alimentare e non alimentare.

Casi di non applicazione del D.Lgs. 114/98

Il D.Lgs. 114/98 non si applica alle attività di rivendita di giornali e riviste, alle farmacie, alle rivendite di generi di monopolio, ai distributori di carburante, alle associazioni dei produttori ortofrutticoli, ai produttori agricoli singoli o associati, agli artigiani per la vendita dei loro prodotti nei locali di produzione o adiacenti, ai pescatori e ai cacciatori che vendono al pubblico i prodotti della loro attività, a chi vende o espone le proprie opere dell’ingegno, alla vendita dei beni di fallimento, alla vendita durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e agli enti pubblici che vendono pubblicazioni o altro materiale informativo di propria o altrui elaborazione concernenti l’oggetto della loro attività; tali attività sono infatti regolate da diverse e specifiche normative.

Presentazione della SCIA

L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all’art. 4, comma 1, lettera d) cit., di un esercizio di vicinato sono soggetti a SCIA al Comune competente per territorio e possono essere effettuati immediatamente.

Nella SCIA il soggetto interessato dichiara:

  1. di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 D.Lgs. 114/98;
  2. di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienicosanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d’uso;
  3. il settore o i settori merceologici, l’ubicazione e la superficie di vendita dell’esercizio;
  4. l’esito della eventuale valutazione in caso di applicazione della disposizione di cui all’art. 10, c. 1, l. c) D.Lgs. 114/98 (Disposizioni particolari).

Ufficio responsabile

Ufficio Sportello unico attività produttive SUAP

Lo Sportello Unico delle Attività Produttive è lo strumento operativo con il quale i Comuni esercitano le funzioni amministrative, attribuite dal Decreto Legislativo n. 112/1998, in materia d’insediamenti produttivi.

Municipio di Torriana

Via Roma, loc. Torriana, 19, Poggio Torriana

Comune di Poggio Torriana, 47824

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