Descrizione
L'ex articolo 120 del TULPS disciplina la vidimazione dei registri di pubblica sicurezza, mentre l'ex articolo 128 del TULPS quelli per la vendita di cose antiche e usate.
Il titolare dell'esercizio dovrà presentare una autodichiarazione in materia di tenuta dei registri, come da modello allegato, in duplice copia. La copia che sarà restituita dovrà essere allegata come parte integrante e sostanziale al registro stesso.