A chi è rivolto
Requisiti di iscrizione:
Corte di Assise
- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici
- buona condotta morale
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65
- titolo di studio scuola media di primo grado
- titolo di studio finale scuola media superiore di secondo grado
Corte di Assise di Appello
- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici
- buona condotta morale
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65
- titolo di studio scuola media di primo grado
- titolo di studio finale scuola media superiore di secondo grado
Sono esclusi dall’ufficio di giudice popolare:
- i magistrati e , in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Come fare
Gli altri cittadini, non ancora iscritti, che sono in possesso dei requisiti di legge, possono iscriversi presentando apposita domanda.
La domanda di richiesta di iscrizione all'albo debitamente compilata, sottoscritta e corredata dalla copia di un documento di identità valido - può essere:
- scansionata in formato PDF e inviata per email (vedi indirizzi dell'ufficio elettorale in fondo alla pagina);
- presentata personalmente presso l’Ufficio Elettorale del Comune di Rimini.
Cosa serve
Per iscriversi è necessario:
- Modulo di iscrizione: in allegato
- Documento d'identità valido: Copia del documento d'identità in corso di validità.
Cosa si ottiene
Iscrizione all'Albo dei giudici popolari, che permette di essere selezionati per partecipare ai collegi giudicanti presso la Corte di assise o la Corte di assise di appello.
Tempi e scadenze
- Periodo di presentazione delle domande: Dal 1° aprile al 31 luglio di ogni anno dispari
- Durata dell'iscrizione: L'iscrizione permane fino a cancellazione d'ufficio per perdita dei requisiti prescritti dalla legge
Documenti
Accedi al servizio
Uffici che erogano il servizio:
Ulteriori informazioni
I giudici ai quali è notificato l'avviso debbono trovarsi presenti all'inizio della sessione, salvo che ne siano dispensati dal presidente della Corte di Assise su richiesta motivata per legittimo impedimento.
L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive.
I giudici popolari delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello, durante il tempo della sessione in cui prestano servizio effettivo, sono parificati rispettivamente ai magistrati di tribunali e ai consiglieri di Corte di appello nell'ordine delle precedenze nelle funzioni e cerimonie pubbliche.
Ai giudici popolari spetta una indennità per ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione (art. 36 L. 10/04/1951, n.287).