A chi è rivolto
Proprietari di immobili o aventi titolo che necessitano di eseguire interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica.
In particolare
- Gli interventi di nuova costruzione con esclusione di quelli soggetti a SCIA, di cui all'articolo 13, lettera m) della L.R. 15/2013
- Gli interventi di ristrutturazione urbanistica
Descrizione
Il Permesso di Costruire (PdC) è necessario per eseguire interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica. In base alla Delibera di Giunta Regionale n. 993 del 07/07/2014, tutte le pratiche edilizie devono essere avanzate utilizzando esclusivamente i modelli predisposti dalla Regione Emilia Romagna, scaricabili dal sito della Regione. I modelli integrativi non previsti dalla disciplina regionale sono presenti nella lista "allegati".
Come fare
La richiesta di Permesso di Costruire, sottoscritta dal proprietario o da chi ne abbia titolo, è presentata allo Sportello Unico per l'Edilizia, corredata dalla documentazione essenziale tra cui gli elaborati progettuali previsti per l’intervento che si intende realizzare e la dichiarazione con cui il progettista abilitato assevera analiticamente che l’intervento da realizzare è:
- Compreso nelle tipologie di intervento elencate nell’articolo 17;
- Conforme alla disciplina dell’attività edilizia di cui all'art. 9 comma 3 della L.R. 15/2013, nonché alla valutazione preventiva ove acquisita.
L'incompletezza della documentazione essenziale determina l'improcedibilità della domanda, che viene comunicata all'interessato, da parte dello Sportello Unico, entro dieci giorni lavorativi dalla presentazione della domanda stessa.
Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisendo i prescritti pareri dagli uffici comunali. Il Responsabile del Procedimento acquisisce altresì il parere della Commissione di cui all'articolo 6 della L.R. 15/2013. Acquisiti tali atti, formula una proposta di provvedimento.
Qualora il responsabile del procedimento, nello stesso termine di sessanta giorni, ritenga di dover chiedere chiarimenti ovvero accerti la necessità di modeste modifiche, anche sulla base del parere della Commissione di cui all'articolo 6, per l'adeguamento del progetto alla disciplina vigente, può convocare l'interessato per concordare, in un apposito verbale, i tempi e le modalità di modifica del progetto. Il termine di sessanta giorni resta sospeso fino alla presentazione della documentazione concordata.
Fuori dai casi di convocazione della conferenza di servizi, il provvedimento finale, che lo Sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di quindici giorni dalla proposta di provvedimento del responsabile del procedimento.
Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dalla data di rilascio. Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati, anche più volte, anteriormente alla scadenza, con comunicazione da parte dell'interessato, per un massimo rispettivamente di un anno e di tre anni per ciascuna proroga. Decorsi tali termini, il permesso decade di diritto per la parte non eseguita.
Cosa serve
Per il servizio sono necessari:
- Modulo di richiesta compilato
- Elaborati progettuali
- Dichiarazione del progettista abilitato
- Altra documentazione elencata nel modello di richiesta
Cosa si ottiene
Permesso di Costruire
Tempi e scadenze
- Inizio lavori: massimo un anno dal rilascio del titolo
- Ultimazione lavori: massimo tre anni dalla data di rilascio
Quanto costa
Nessun costo previsto.
Documenti
Sportello unico edilizia