Descrizione
Dall’11 dicembre 2014 è possibile concludere accordi di separazione e divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio, presso i Comuni. Il presupposto è che sia presente il consenso tra i coniugi che intendono avviare la pratica, attraverso due modalità differenti, a seconda dei casi specifici:
- avvalersi dell’ assistenza legale per stabilire un accordo scritto (convenzione di negoziazione assistita), che sarà inviato successivamente all'ufficiale di stato civile per la trascrizione nei registri;
- rivolgersi direttamente all’ufficiale dello stato civile, per sottoscrivere l'accordo (solo in presenza di determinate condizioni).
Entrambe le modalità sono equiparate ai provvedimenti giudiziali, escludendo quindi la necessità di rivolgersi al Tribunale.
Dal 26 maggio 2015, ( legge 6 maggio 2015 n.55), è stabilito che per ottenere il divorzio è necessario siano trascorsi almeno 6 mesi dall’accordo di separazione di tipo consensuale e almeno un anno nel caso di separazione giudiziale.
Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati (art 6 legge 162/2014)
Per le soluzioni consensuali i coniugi possono concludere l’accordo di negoziazione assistita davanti ad avvocati nominati dai coniugi, o almeno da uno per parte e inviare l’atto all’Ufficiale di Stato Civile del Comune.
Per quanto riguarda la richiesta di divorzio, questa può essere proposta quando vi siano stati tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, così come previsto dalla legge 898/1970.
La procedura prevede:
caso a) in assenza di figli (anche minori) o in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave, che l'accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica;
caso b) in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave, di figli maggiorenni non autosufficienti, che l'accordo debba essere munito di un'autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell'interesse dei figli).
Gli avvocati, una volta ottenuto il nulla osta o l'autorizzazione da parte del P.M. dovranno trasmettere l'accordo entro 10 giorni al comune dove:
-  si è celebrato il matrimonio in forma civile o religiosa con effetti civili;
- si è trascritto il matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero).
L’accordo da inoltrare al Comune di Poggio Torriana può essere inviato dall'avvocato, previa apposizione della sua firma digitale, via pec all’indirizzo: comune.poggiotorriana@legalmail.it insieme al modulo compilato che si trova sotto in allegato.
N.B. Nel caso gli avvocati non rispettassero il termine dei 10 giorni per la trasmissione dell'accordo, il Comune trascriverà comunque la convenzione entro 30 giorni, attivandosi per l'accertamento della sanzione, così come previsto dalla legge.
I 30 giorni decorrono dalla data di arrivo dell'ultima pec contenente l'accordo. Agli avvocati verrà inviato, al loro indirizzo pec, conferma della trascrizione che avverrà per sunto senza la riproduzione delle condizioni pattuite.
Ai fini di una corretta trascrizione è necessario che gli avvocati indichino all'Ufficiale di stato civile le loro generalità (nome, cognome, foro di appartenenza, indirizzo dello studio legale, e codice fiscale) come richiesto dalla formula di trascrizione dettata dal decreto del Ministero dell'Interno del 9.12.2014.
Per gli adempimenti successivi alla trascrizione, l'Ufficiale di stato civile ha inoltre la necessità di ricevere le complete generalità dei coniugi (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale).
Separazioni e divorzi davanti all’Ufficiale di Stato Civile (art. 12 legge 162/2014)
L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11 dicembre 2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:
- Celebrazione del matrimonio in forma civile;
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero);
- Residenza di uno dei coniugi.
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo in determinate condizioni:
- quando non vi siano a carico della coppia figli minori o figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992 o figli maggiorenni economicamente non autosufficienti. Nella fattispecie per figli si intendono quelli comuni dei coniugi.
- inoltre, l'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, ovvero qualunque utilità economica tra i coniugi dichiaranti). I coniugi potranno eventualmente pattuire l'obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico sia nel caso di separazione consensuale sia in caso di divorzio.
Le fasi dell’accordo
Per procedere con la richiesta, occorre fissare un appuntamento all’ufficio stato civile telefonando allo 0541629701 o inviando una mail di richiesta all’indirizzo comune.poggiotorriana@legalmail.it previa presentazione tramite mail della dichiarazione sostitutiva di atto notorio e certificazione sottoscritta individualmente da ognuno dei coniugi (vedi allegati).
Il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi dovranno presentarsi all’appuntamento con documento d’identità in corso di validità . Non è ammessa alcuna rappresentanza.
I coniugi dovranno consegnare ricevuta di versamento di 16 euro (si veda voce Costi).
In sede verrà redatto l’accordo che sarà sottoscritto dalle parti e sarà fissato, non meno di 30 giorni dalla firma dell’accordo, un nuovo appuntamento durante il quale i coniugi dovranno ripresentarsi innanzi all’Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l’accordo sottoscritto. La data stabilita per la conferma non è modificabile.
La conferma dell’accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione. La mancata comparizione equivarrà alla mancata conferma dell’accordo.
Non è possibile modificare l'accordo, in sede di conferma , ma solo successivamente.
Le modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio
I coniugi sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all'ufficiale di Stato Civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite limitatamente a:
- attribuzione assegno periodico;
- la sua revoca;
- la sua revisione quantitativa.
Non potrà costituire oggetto dell'accordo innanzi all'ufficiale dello Stato Civile la previsione della corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio (cd. liquidazione una tantum).
Costi
Diritto fisso pari a 16 euro da pagare in occasione della redazione del primo accordo, con una delle seguenti modalità :
- in contanti direttamente presso lo sportello
- online sul portale dei Pagamenti del comune di Poggio Torriana Linkmate free scegliendo il servizio "servizi demografici - diritti" con causale "diritto fisso separazione/divorzio" + "nome e cognome"
Scarica l'opuscolo presente in allegato
Riferimenti normativi
- Legge 1 dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 03/12/1970)
- Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84)
- Legge 6 maggio 2015, n. 55