Attestazione di soggiorno permanente cittadini unione europea

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Cittadini UE in Italia: Dopo 5 anni di residenza legale (con eccezioni), possono ottenere l'attestato di soggiorno permanente, che certifica il diritto a vivere stabilmente nel Paese


A chi è rivolto

L'interessato deve:

  • Essere residente nel comune;
  • Essere cittadino di uno degli stati dell’Unione europea o equiparati;
  • Avere soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale o, in alternativa, per i periodi più brevi stabiliti dall’articolo 15 del D.lgs n. 30/2007.

Descrizione

Si tratta di un attestato che certifica il diritto di soggiorno permanente per un cittadino di uno stato membro dell’Unione europea.
L'interessato deve:
- Essere residente nel comune;
- Essere cittadino di uno degli stati dell’Unione europea o equiparati;
- Avere soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale o, in alternativa, per i periodi più brevi stabiliti dall’articolo 15 del D.lgs n. 30/2007.
Le eccezioni alla regola generale dei 5 anni di soggiorno continuativo e legale (art. 15 D.lgs n. 30/2007) riguardano i seguenti casi:

  •  lavoratore subordinato o autonomo che, nel momento in cui cessa l’attività ha raggiunto l’età prevista per la pensione di vecchiaia, nonché il lavoratore subordinato che cessa di svolgere la propria attività a seguito di pensionamento anticipato, qualora abbia svolto in Italia la propria attività negli ultimi dodici mesi e vi abbia soggiornato in via continuativa per oltre tre anni. Se il lavoratore non ha diritto alla pensione di vecchiaia, la condizione relativa all’età è considerata soddisfatta al raggiungimento dei 60 anni.
  • lavoratore subordinato o autonomo che ha soggiornato in modo continuativo nello Stato per oltre due anni e cessa di lavorare a causa di una sopravvenuta incapacita lavorativa permanente. Nel caso in cui l’incapacità sia stata causata da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale che dà all’interessato diritto ad una prestazione interamente o parzialmente a carico di un’istituzione dello Stato, non si applica alcuna condizione relativa alla durata del soggiorno.
  • lavoratore subordinato o autonomo che, dopo tre anni d’attività e di soggiorno continuativi nello Stato, eserciti un’attività subordinata o autonoma in un altro stato membro, pur continuando a risiedere nel territorio dello Stato, permanendo le condizioni previste per l’iscrizione anagrafica

L'interessato deve presentare:

  • Passaporto o carta d’identità;
  • Autocertificazione comprovante la presenza nel territorio italiano da più di cinque anni;
  •  Eventuale documentazione atta a provare le sopradescritte particolari condizioni di cui all’articolo 15 D.lgs n. 30/2007 sopra citate.
    L’interessato deve inoltre:
  • Compilare e sottoscrivere l’istanza, disponibile nella documentazione allegata a questa scheda, e consegnarla all'ufficio anagrafe insieme a n. 2 marche da bollo da euro 16,00 per l’attestazione e la relativa domanda.

Come fare

L'interessato deve presentare:

  • Passaporto o carta d’identità;
  • Autocertificazione comprovante la presenza nel territorio italiano da più di cinque anni;
  • Eventuale documentazione atta a provare le sopradescritte particolari condizioni di cui all’articolo 15 D.lgs n. 30/2007 sopra citate.
    L’interessato deve inoltre:
  • Compilare e sottoscrivere l’istanza, disponibile nella documentazione allegata a questa scheda, e consegnarla all'ufficio anagrafe insieme a n. 2 marche da bollo da euro 16,00 per l’attestazione e la relativa domanda

Cosa serve

Occorre presentare:

  • Passaporto o carta d’identità;
  • Autocertificazione comprovante la presenza nel territorio italiano da più di cinque anni;
  • Eventuale documentazione atta a provare le sopradescritte particolari condizioni di cui all’articolo 15 D.lgs n. 30/2007 sopra citate.
  • Compilare e sottoscrivere l’istanza, disponibile nella documentazione allegata a questa scheda, e consegnarla all'ufficio anagrafe insieme a n. 2 marche da bollo da euro 16,00 per l’attestazione e la relativa domanda

Cosa si ottiene

Attestazione di soggiorno

Tempi e scadenze

Presa in carico

30 giorni

Quanto costa

La consegna della documentazione prevede l'acquisto di 2 Marche da bollo da euro 16,00

Documenti

Accedi al servizio

Uffici che erogano il servizio:

Servizi demografici (Anagrafe, Stato civile e Leva, Elettorale e Statistica)

L'Ufficio Servizi Demografici del Comune di Poggio Torriana è un servizio fondamentale per i cittadini, in quanto si occupa della gestione anagrafica della popolazione residente nel comune.

Responsabili:
Ufficio Anagrafe

L'ufficio si occupa di cambi indirizzo, trasferimenti di residenze, ricerche storiche, convivenze di fatto.

Responsabili:

Ulteriori informazioni

Ufficio Anagrafe – Sede di Poggio Berni
E-mail: p.elementi@comune.poggiotorriana.rn.it

e.gnassi@comune.poggiotorriana.rn.it

Riferimenti
D.lgs n. 30/2007 Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri
Circolare Ministero dell'interno n. 45 dell’8.8.2007 Decreto legislativo n. 30/2007. Diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell’Unione europea

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Anagrafe

Telefono: 0541/629701 int. 1-2

Fax: 0541/688098

Pec: comune.poggiotorriana@legalmail.it

Email: e.gnassi@comune.poggiotorriana.rn.it

Indirizzo: via Roma, 25 Poggio Torriana piano terra

Unità Organizzativa Responsabile

Servizi demografici (Anagrafe, Stato civile e Leva, Elettorale e Statistica)

L'Ufficio Servizi Demografici del Comune di Poggio Torriana è un servizio fondamentale per i cittadini, in quanto si occupa della gestione anagrafica della popolazione residente nel comune.

Municipio di Poggio Berni

Via Roma Loc. Poggio Berni, 25 Poggio Torriana

Comune di Poggio Torriana, 47824

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Argomenti:

Pagina aggiornata il 29/07/2024

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