Prevenzione incendi
Descrizione
La semplificazione per le procedure di prevenzione incendi entra in vigore il 7 ottobre
2011. Per la prima volta in Italia, è stato concretamente adottato il principio di
proporzionalità: gli adempimenti amministrativi saranno diversificati sulla base della
complessità del rischio. Inoltre, è stata snellita la documentazione tecnica richiesta e
sono stati eliminati gli adempimenti ridondanti, determinando un risparmio stimato pari
circa al 46% dei costi. Le nuove semplificazioni sono state realizzate nell’ambito
dell’attuazione del taglia oneri e del “Piano per la semplificazione amministrativa 2010-
2012”, in vista dell’obiettivo di ridurre, di almeno il 25%, gli oneri burocratici a carico
di cittadini e imprese.
Il nuovo Regolamento (D.P.R. n. 151/2011) semplifica gli adempimenti assicurando, per
tutti, tempi certi e prevedendo procedure diverse sulla base del rischio. Per questo le
attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in tre categorie:
- Categoria “A”, attività a basso rischio e standardizzate. Appartengono alla Categoria A
le attività che non sono suscettibili di provocare rischi significativi per l’incolumità
pubblica e che sono contraddistinte da un limitato livello di complessità e da norme
tecniche di riferimento.
- Categoria “B”, attività a medio rischio. Rientrano nella Categoria B le attività
caratterizzate da una media complessità e da un medio rischio, nonché le attività che non
hanno normativa tecnica di riferimento e non sono da ritenersi ad alto rischio.
- Categoria “C”, attività a elevato rischio. Nella Categoria C rientrano tutte le attività
ad alto rischio e ad alta complessità tecnico-gestionale.
Cosa fare
La procedura per le attività di Categoria A: La nuova disciplina per la prevenzione incendi
consente di compiere tutti i lavori necessari alla realizzazione dell’intervento senza
dover richiedere pareri preventivi ai Vigili del Fuoco. Dopo aver realizzato la
costruzione, per dare inizio all’attività, è sufficiente inviare al SUAP - Sportello Unico
per le Attività Produttive (o ai Vigili del Fuoco tramite procedura online) il progetto
dell’opera e una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) con allegata la
documentazione che attesti la conformità dell’attività realizzata alle prescrizioni vigenti
in materia di sicurezza antincendio. Una volta presentata la documentazione, si ottiene la
ricevuta dal SUAP e si può immediatamente cominciare l'attività. I Vigili del Fuoco
effettuano controlli a campione entro 60 giorni e rilasciano, dietro richiesta, una copia
del verbale della visita tecnica.
La procedura per le le attività di Categoria B: Trattandosi di attività caratterizzate da
media complessità tecnico-gestionale, è necessario che il Comando provinciale competente
dei Vigili del Fuoco valuti il progetto e si pronunci sulla sua adeguatezza alle norme e
alle regole tecniche. Il SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive a cui il
richiedente si rivolge per ottenere il titolo abilitativo invierà ai Vigili del Fuoco il
progetto richiesto: entro 60 giorni il Comando darà il parere sull’eventuale adeguatezza
dell’opera alle norme antincendio. Dopo aver terminato le opere di progetto, per avviare
l’attività è sufficiente che il richiedente invii al SUAP una Segnalazione Certificata di
Inizio Attività (SCIA) con allegata la documentazione che attesti la conformità
dell’attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio. Al
momento della consegna della documentazione, si ottiene dal SUAP una ricevuta che le
consente di esercitare immediatamente la sua attività. I Vigili del Fuoco effettuano, entro
60 giorni, controlli a campione e rilasciano, dietro richiesta, una copia del verbale della
visita tecnica.
La procedura per le attività di Categoria C: Trattandosi di attività caratterizzate da alta
complessità e da alti rischi, per ottenere il titolo abilitativo all'esecuzione dei lavori,
il richiedente deve ricevere il parere positivo dei Vigili del Fuoco sul progetto: il SUAP
provvede a richiedere ai Vigili il parere preventivo di conformità del progetto, che viene
rilasciato entro 60 giorni. Terminate le opere di progetto, il richiedente invia al SUAP
una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) con allegata la documentazione che
attesti la conformità dell’attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di
sicurezza antincendio. Al momento della consegna della documentazione, la ricevuta ottenuta
dallo Sportello Unico per le Attività Produttive - SUAP consente di esercitare
immediatamente l'attività. I Vigili del Fuoco, entro 60 giorni, eseguiranno il sopralluogo
per controllare la il rispetto dei lavori realizzati a tutte le norme antincendio e, in
caso positivo, rilasciano il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI).
Dove rivolgersi
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Rimini
Via Varisco - 47924 Rimini (RN)
Tel: 0541/424611 - Fax: 0541.420213
Email PEC: com.rimini@cert.vigilfuoco.it
Riferimenti
D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151
Circolare n. 4865 del 5 ottobre 2011
Lettera circolare n. 13061 del 6 ottobre 2011
D.M. 7 agosto 2012
Allegati
vedi di seguito