Whistleblowing: informativa
Cos'è
In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e […] delle disposizioni normative nazionali”. Il decreto si applica ai soggetti del settore pubblico e privato dal 15 Luglio 2023.
Segnalare violazioni di disposizioni normative regionali, nazionali ed europee è espressione di senso civico e trasparenza. Con trasparenza delle pubbliche amministrazioni si intende una comunicazione volta al rispetto, al sostegno e alla tutela dell’imparzialità dell’azione amministrativa. Segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) tali violazioni, di cui si sia venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, è quindi salvaguardia dell’interesse pubblico e individuale. Per questo, la legge garantisce la riservatezza della segnalazione (whistleblowing) e dell’identità del segnalante (whistleblower), prevedendo apposite misure di protezione.
Chi può fare una segnalazione
Possono effettuare una segnalazione:
- i dipendenti dell’Amministrazione comunale;
- i lavoratori autonomi, i titolari di un rapporto di collaborazione, i liberi professionisti e i consulenti, i volontari e i tirocinanti, anche se a titolo gratuito, che prestano la propria attività presso l’Amministrazione comunale;
- i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o realizzano opere a favore del Comune di Poggio Torriana;
- i titolari di funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso l’Amministrazione comunale;
I soggetti elencati possono effettuare le segnalazioni, beneficiando delle tutele previste dal citato decreto, in presenza di una delle seguenti situazioni:
- prima dell’inizio del rapporto giuridico con l’Amministrazione, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni raccolte durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- durante il rapporto giuridico con l’Amministrazione;
- successivamente alla conclusione del rapporto giuridico con l’Amministrazione, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni raccolte nel corso del rapporto stesso.
Cosa segnalare
La segnalazione deve riguardare comportamenti, atti od omissioni che consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali. (Per sapere, nello specifico, in cosa consitono tali illeciti, cliccare qui di seguito: Cosa si può segnalare)
La segnalazione:
- deve contenere la descrizione della violazione e può essere supportata da idonea documentazione;
- devono essere chiare, circostanziate e non sono ammissibili qualora basate su indiscrezioni, circostanze generiche,eventi non verificabili ovvero corredate da documentazione non appropriata o inconferente;
- non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento e quelle di dominio pubblico;
- Non può essere utilizzata per contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale;
Le segnalazioni anonime sono equiparate a segnalazioni ordinarie senza usufruire della disciplina e delle tutele previste per il whistleblower. Si applicano le misure di protezione se il segnalante anonimo successivamente si identifica e subisce ritorsioni. Sono inoltre escluse dalla disciplina del whistleblowing e dalle relative tutele, le segnalazioni presentate al superiore gerarchico ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
Come fare una segnalazione
Le linee guida 2023 prevedono due tipologie di segnalazione: un canale interno appositamente sviluppato per facilitare la segnalazione (ovvero, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) del Comune) ed un canale esterno, dove la segnalazione viene effettuata ricorrendo direttamente ad ANAC.
Canale di Segnalazione Interna
Presso il Comune è attiva una piattaforma di segnalazione interna (clicca qui per accedere) che ne consente l’invio al RPCT in modalità protetta e crittografata a garanzia della riservatezza dell'identità della persona segnalante e dell’eventuale facilitatore, della persona coinvolta o comunque menzionata nella segnalazione, del contenuto di essa e della relativa documentazione. La Piattaforma mette a disposizione del segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione.
In ogni caso:
- è mantenuta l’interlocuzione con la persona segnalante e sono richieste a quest'ultima eventuali integrazioni;
- è dato diligente seguito istruttorio alle segnalazioni ricevute, previa valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali di ammissibilità della segnalazione (v. sopra);
- è dato riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione stessa.
Le violazioni possono essere segnalate al RPCT con una delle seguenti modalità:
- DIGITALE (modalità prioritaria) tramite modulo online. L’applicativo invia la segnalazione al RPCT mediante un sistema di crittografia che garantisce la massima riservatezza dell’identità del segnalante e del contenuto. All’atto del ricevimento della segnalazione la piattaforma online produce ricevuta.
-
ORALE attraverso linea telefonica contattando il numero 0541629701 int1-1, presso il Servizio Urp o mediante un incontro diretto con il RPCT fissato entro un termine ragionevole.In assenza della identificazione la segnalazione è considerata anonima e non beneficia delle tutele previste. Diversamente, il segnalante che decide di identificarsi godrà delle tutele previste per eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione stessa. (v. Riservatezza).
Canale di Segnalazione Esterna all'ANAC
Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dall’articolo 6 del d.lgs. n. 24 del 2023 è possibile effettuare una segnalazione esterna all’ANAC in forma scritta od orale, secondo i canali e gli indirizzi individuati dall’Autorità stessa (https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing), che assicura le garanzie di riservatezza e protezione indicate nel medesimo decreto.
In particolare, i segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:
- non è prevista l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, la stessa potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Misure di protezione
Al segnalante e agli altri soggetti previsti (v. più avanti il paragrafo dedicato) si applicano le misure di protezione stabilite dal d.lgs.n. 24 del 2023 quando ricorrono le condizioni generali sopra riportate.
Le misure di protezione sono le seguenti:
1) Riservatezza
Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. L’identità della persona segnalante - e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi - non può essere rivelata, senza il consenso espresso dello stesso. E’ garantita la massima riservatezza anche dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione del procedimento avviato.La segnalazione è sottratta per legge all'accesso documentale e a quello civico generalizzato. In ogni caso, la raccolta dei dati personali è effettuata fornendo idonee informazioni ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché adottando misure a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate, ai sensi del d.lgs. n. 24 del 2023, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del medesimo decreto e del Regolamento (UE) 2016/679.
2) Divieto di ritorsioni
I soggetti che beneficiano delle misure di protezione non possono subire alcuna ritorsione ( posta in essere in ragione della segnalazione e consistente in qualsiasi comportamento, atto od omissione - anche solo tentato o minacciato) che provochi o possa provocare, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
La competenza a ricevere e gestire le comunicazioni di ritorsioni da parte del segnalante e degli altri soggetti sottoposti a tutela è dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), alle cui indicazioni ed approfondimenti si rinvia (https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing).
Nell’ambito dei procedimenti amministrativi aventi ad oggetto l’accertamento di tali ritorsioni, si presume che queste siano state causate dalla segnalazione e l’onere della prova contraria è a carico di colui che li ha posti in essere.
3) Misure di sostegno fornite dagli enti del Terzo settore iscritti in apposito elenco istituito presso l’ANAC (articolo 18 del d.lgs. n. 24 del 2023)
4) Limitazioni di responsabilità, salvaguardie per rinunce e transazioni, sanzioni (articoli 20 e seguenti del d.lgs. n. 24 del 2023). In particolare, tra le altre garanzie previste, non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni (es. quelle coperte dall’obbligo di segreto) se aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione delle informazioni fosse necessaria per effettuare la segnalazione.
Soggetti a cui sono estese le misure di protezione
Ai sensi dell’articolo 3, comma 5 del d.lgs. n. 24 del 2023 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 2 e 3 del medesimo decreto in materia di divieto di ritorsione, le misure di protezione si applicano anche alle categorie di soggetti aventi un legame qualificato con la persona segnalante (eventuali facilitatori, che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, la cui assistenza deve essere mantenuta riservata; persone legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; i colleghi di lavoro, gli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa lavora.)
Perdita delle tutele
Salvo quanto previsto dall'articolo 20 del d.lgs. n. 24 del 2023, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia e/o la sua responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.
Per ulteriori e specifiche informazioni si rinvia al sito dell’ANAC (https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing).