Autorizzazione Paesaggistica
Descrizione
Per gli interventi da realizzare in zone interessate a tutela paesaggistica di cui al D.Lgs. n. 42/2004, i proprietari, possessori o detentori di immobili presentano domanda all’Amministrazione Comunale, corredata dalla documentazione necessaria, al fine del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica o della richiesta di compatibilità paesaggistica in caso di opere già realizzate e oggetto di sanatoria
La richiesta di autorizzazione paesaggistica si suddivide in tre procedure:
PROCEDURA ORDINARIA
L’Amministrazione Comunale rilascia l’autorizzazione dopo aver acquisito il parere della Commissione Qualità Architettonica e del Paesaggio e previo parere vincolante della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Ravenna (da comunicare entro 45 giorni) secondo il procedimento stabilito dall’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004. L'autorizzazione è immediatamente efficace.
PROCEDURA SEMPLIFICATA
Per gli interventi elencati nell'allegato 1, al D.P.R. n. 139 del 09/07/2010, l'Amministrazione Comunale rilascia l'autorizzazione nel termine massimo di 60 giorni dal ricevimento dell’istanza (30 giorni per la verifica da parte del Comune e della Commissione Qualità Architettonica e del Paesaggio, 25 giorni per il parere vincolante della Soprintendenza, e 5 giorni per il rilascio). L’autorizzazione è immediatamente efficace.
COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA
Per gli interventi già realizzati, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004, può essere richiesta solo per i seguenti interventi:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
l'Amministrazione Comunale si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria.
Cosa fare
La richiesta di Autorizzazione Paesaggistica (ordinaria o semplificata secondo la tipologia di intervento), compilata in ogni sua parte utilizzando la modulistica Comunale, completa degli allegati obbligatori elencati nel modello stesso, è presentata allo Sportello Unico per l'Edilizia dal proprietario dell'immobile o da chi ne ha titolo, contestualmente alla richiesta di Permesso di Costruire alla SCIA Differita, alla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) e alla CIL per la quale viene richiesto allo Sportello Unico, di provvedere all'acquisizione degli atti di assenso necessari per la realizzazione dell'intervento. Nel caso di intervento soggetto a CIL o a SCIA Ordinaria la suddetta Autorizzazione deve essere ottenuta PRIMA della presentazione della CIL o della SCIA Ordinaria.
La richiesta di Compatibilità Paesaggistica, compilata in ogni sua parte utilizzando la modulistica Comunale, completa degli allegati obbligatori elencati nel modello stesso, è presentata allo Sportello Unico per l'Edilizia dal proprietario dell'immobile o da chi ne ha titolo, contestualmente alla richiesta di Permesso di Costruire in sanatoria. Nel caso di intervento soggetto a CIL o a SCIA la compatibilità paesaggistica deve essere ottenuta PRIMA della presentazione della CIL o della SCIA
L’autorizzazione, costituisce atto autonomo e presupposto per il rilascio del Permesso di Costruire o per la presentazione della PAS, SCIA o della Comunicazione di Inizio Lavori (CIL).
Si consiglia ai tecnici liberi professionisti, di operare prima della presentazione della richiesta di Autorizzazione Paesaggistica al protocollo comunale, una preventiva verifica con il tecnico istruttore dello Sportello Unico per l’Edilizia, circa la procedura adottata per la tipologia di intervento (ordinaria o semplificata) che la completezza formale delle istanza prodotte, al fine di evitare, per quanto possibile, l’emissione di provvedimenti di improcedibilità dell'istanza o di integrazioni documenti. Nello spirito di una fattiva collaborazione e a disposizione per ogni utile chiarimento, si invitano le categorie professionali e i tecnici liberi professionisti ad attenersi alle disposizioni contenute nella presente.
Dove rivolgersi
Ufficio Edilizia Privata - Sportello Unico per l'Edilizia
Per le pratiche ex Comune di Poggio Berni:
E-mail: f.gobbi@comune.poggiotorriana.rn.it
Per le pratiche ex Comune di Torriana:
E-mail: f.pazzini@comune.poggiotorriana.rn.it
Riferimenti
art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139
Allegati
Qui sotto trovi la modulistica relativa al procedimento.