Segnalazione certificata di Inizio Attività (SCIA)
Ufficio: Sportello Unico Edilizia
Referente: Francesca Gobbi, Roberto Pazzini
Descrizione
CAMBIO MODULISTICA
In ossequio alla Delibera di Giunta Regionale n. 993 del 07/07/2014 "atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione della modulistica edilizia unificata" (art. 12,comma 4, lettere a) e b), e comma 5, L.R.15/2013), e successive modifiche ed integrazioni le pratiche edilizie da presentare a questo Comune potranno essere avanzate utilizzando esclusivamente i modelli predisposti dalla Regione Emilia Romagna.
La modulistica e' scaricabile direttamente dal sito della Regione
al seguente indirizzo :
Nella lista "allegati" sono invece presenti i modelli integrativi non previsti dalla disciplina regionale.
Sono obbligatoriamente subordinati a SCIA gli interventi di cui all'art. 13, comma 1 della Legge Regionale n. 15/2013:
In particolare
- gli interventi di manutenzione straordinaria e le opere interne che non presentino i requisiti di cui all'articolo 7, comma 4, lettera a);
- gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive come definite all'articolo 7, comma 1, lettera b), qualora interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 o gli immobili aventi valore storico-architettonico, individuati dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo A-9, comma 1, dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000, qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio e comportino modifica della sagoma e degli altri parametri dell'edificio oggetto dell'intervento;
- gli interventi restauro scientifico e quelli di restauro e risanamento conservativo che non presentino i requisiti di cui all'articolo 7, comma 4, lettera a);
- gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera f) dell'Allegato, compresi gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti);
- il mutamento di destinazione d'uso senza opere che comporta aumento del carico urbanistico;
- le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione, ai sensi della lettera g.6) dell’Allegato, che non presentano i requisiti di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c bis);
- l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;
- le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 22;
- la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari, nei casi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393);
- gli interventi di nuova costruzione di cui al comma 2;
Ove non sussistano ragionevoli alternative progettuali, gli interventi di cui al comma 1, lettera b) possono comportare deroga alla densità edilizia, all'altezza e alla distanza tra i fabbricati e dai confini stabilite dagli strumenti di pianificazione urbanistica e dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
Cosa fare
La SCIA è presentata allo Sportello Unico dal proprietario dell'immobile o da chi ne ha titolo, nell'osservanza dell'atto di coordinamento tecnico previsto dall'articolo 12 della L.R. 15/2013, corredata dalla documentazione essenziale, tra cui gli elaborati progettuali previsti per l'intervento che si intende realizzare e la dichiarazione con cui il progettista abilitato assevera analiticamente che l'intervento da realizzare è:
a) compreso nelle tipologie di intervento elencate nell’articolo 13;
b) conforme alla disciplina dell’attività edilizia di cui all'art. 9, comma 3 della L.R. 15/2013, nonché alla valutazione preventiva ove acquisita.
Lo Sportello Unico entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione verifica la completezza della documentazione e delle dichiarazioni prodotte. In caso di verifica negativa comunica all'interessato e al progettista l'inefficacia della SCIA; in caso di verifica positiva, trasmette all'interessato e al progettista la comunicazione di regolare deposito della SCIA. La SCIA è efficace a seguito della comunicazione di regolare deposito e comunque decorso il termine di cinque giorni lavorativi dalla sua presentazione, in assenza di comunicazione della verifica negativa.
Nella SCIA l'interessato può dichiarare che i lavori non saranno avviati prima della conclusione del procedimento di controllo, ovvero può indicare una data successiva di inizio lavori, comunque non posteriore ad un anno dalla presentazione della SCIA. (SCIA con inizio lavori differito). Il termine di validità è di tre anni dalla data di efficacia, salvo proroghe comunicate ai sensi dell’art. 16 della L.R.15/2013.
Si consiglia ai tecnici liberi professionisti, di operare prima della presentazione della SCIA al protocollo comunale, una preventiva verifica circa la completezza formale delle istanza prodotte con il tecnico istruttore dello Sportello Unico per l’Edilizia, al fine di evitare, per quanto possibile, l’emissione di provvedimenti di inefficacia, richieste di integrazioni documenti e sospensioni lavori e di applicare le sanzioni previste dalla vigente normativa. Nello spirito di una fattiva collaborazione e a disposizione per ogni utile chiarimento, si invitano le categorie professionali e i tecnici liberi professionisti ad attenersi alle disposizioni contenute nella presente.
Dove rivolgersi
Ufficio Edilizia Privata - Sportello Unico per l'Edilizia
Per le pratiche ex Comune di Poggio Berni
E-mail: f.gobbi@comune.poggiotorriana.rn.it
Per le pratiche ex Comune di Torriana
E-mail: r.pazzini@comune.poggiotorriana.rn.it
Riferimenti
artt. 13, 14, 15 e 16 della Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 15
Allegati
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