Incendi nei boschi, il 5 luglio in Emilia-Romagna è scattato lo stato di grave pericolosità - prorogato al 5 settembre
L'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Emilia Romagna ha attivato la Fase di "Grave Pericolosità" Rischio Incendi Boschivi - su tutto il territorio regionale, dal 05 Luglio fino al 05 Settembre 2021.
In tale periodo, all’interno delle aree forestali, vige il divieto assoluto di accensione di qualsiasi fuoco e di qualsiasi strumento che produca fiamme, scintille o braci, come ad esempio i barbecue o i fornelli a gas.
Inoltre è vietato accendere fuochi anche di legna o residui vegetali. È proibita la pulizia dei pascoli e dei terreni mediante abbruciamento delle stoppie e sono vietati gli abbruciamenti controllati di materiale vegetale.
A tal proposito la Regione Emilia-Romagna ha realizzato un opuscolo informativo dove definisce cosa si intende per incendio boschivo e quali azioni e comportamenti devono essere tenuti per prevenire ed affrontare un'eventuale emergenza.
In caso di avvistamento di incendio boschivo i numeri per l'emergenza sono:
1515 numero di pronto intervento del Corpo Carabinieri Forestale dello Stato
115 numero nazionale di pronto intervento del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
800 841 051 numero verde regionale
051 5274404 numero del Centro Operativo dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile
Durante il periodo di grave pericolosità dovranno essere osservati scrupolosamente norme e divieti contenuti nelle "prescrizioni di massima e di Polizia Forestale" pena l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'Art. 10 commi 6 - 7 della Legge Quadro in materia di incendi boschivi, n. 353/2000.
Si riporta di seguito l'art. 35 delle "prescrizioni di massima e di polizia forestale" redatte dalla Regione Emilia Romagna ai sensi dell'art.13 della L.R. 30/81 riguardante in particolare le pratiche da adottare al fine di prevenire l'innesco di incendi
art_35.pdf
Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi
Gli Enti di gestione delle linee ferroviarie , le Società di gestione delle autostrade, le Aziende di gestione o proprietarie di strade , le Amministrazioni provinciali e comunali ed i proprietari frontisti delle strade vicinali ed interpoderali sono tenuti a mantenere sgombre da residui vegetali secchi o da rifiuti le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza confinanti con le aree forestali. Tali pratiche escludono l'uso del fuoco.
Da qualsiasi strada o linea ferroviaria confinante con aree forestali e altri terreni coperti da vegetazione è vietato gettare mozziconi di sigarette o fiammiferi .
Al solo scopo di prevenzione degli incendi boschivi , durante il periodo dichiarato di massima pericolosità, è vietato effettuare manifestazioni sportive o competizioni agonistiche su strade che attraversano aree forestali.
Il Corpo Carabinieri Forestale dello Stato può vietare le manifestazioni anche al di fuori di tale periodo, ricorrendone la necessità. Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L.N. 950/1967 e successive modifiche ed integrazioni previste dalla L.N. 47/1975. Qualora si verifichino danni si applicano le sanzioni previste dall'art. 26 del R.D.L. n. 3267/1923. Qualora si ravvisino gli estremi dei reati di cui all'art. 423 e seguenti del Codice Penale, viene inoltrata immediata informativa all'Autorità Giudiziaria.
A titolo informativo, chi adotta comportamenti che possono innescare un incendio boschivo, rischia sanzioni fino a 10 mila euro. Dal punto di vista penale è prevista la reclusione da 4 a 10 anni, se l’incendio è provocato volontariamente in maniera dolosa; da 1 a 5 anni, se viene causato in maniera involontaria, per negligenza, imprudenza o imperizia.
Chi provoca un incendio può inoltre essere condannato al risarcimento dei danni, che può raggiungere cifre molto elevate.
Uniche eccezioni al divieto generale di accensione dei fuochi sono rappresentate - all'esterno delle aree forestali - dalle accensioni di piccoli fuochi per la cottura dei cibi, nell’ambito dei campi scout, all’interno delle aree private cortilive e nelle strutture individuate dagli Enti parchi e dalle Amministrazioni comunali.