Decreto Cura Italia: proroga della validità dei documenti rilasciati dalle P.A.
In caso di controllo da parte delle Forze dell’ordine non c’è il rischio di subire le sanzioni previste per chi circola con i documenti scaduti (Carta d'identità e Patente).
Nel dettaglio:
D.L. 17 marzo 2020, n. 18
Art. 92, comma 4 |
Per tutti i veicoli le operazioni di visita e prova (artt. 75 e 78 cds) e di revisione (art. 80 cds) da effettuarsi entro il 31 luglio 2020 possono essere fatte entro il 31 ottobre 2020. Quindi le revisioni di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2020 si potranno effettuare a partire dal mese di agosto ma comunque entro il mese di ottobre 2020. |
Art. 103, comma 1 |
1 termini, ordinatori e perentori, dei procedimenti amministrativi (siano essi su istanza di parte o d'ufficio e siano attività endoprocedimentali che adozione dei provv.ti finali o esecuzione degli stessi) sono sospesi dal 23 febbraio al 15 aprile 2020 (anche per quelli in essere al 23 febbraio). |
Art. 103, comma 2 |
Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. |
Art. 103, comma 3 |
Resta fermo quanto stabilito dai DL nn. 6, 9 e 11/2020 e provv.ti attuativi (gestione e misure dell'emergenza coronavirus). |
Art. 104, comma 1 |
La validità di tutti i documenti di identità, riconoscimento e di identità elettronici (artt. 1, 35 e 36 dpr 445/2000) rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente al 17 marzo 2020 è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento. Anche le patenti di guida. |
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