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Dichiarazione di nascita

Ufficio: Stato Civile Referente: Valentina Circelli

Descrizione

La dichiarazione può essere effettuata nella presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale in
cui è avvenuto il parto (entro tre giorni), nel Comune ove è avvenuto il parto (entro 10
giorni) oppure nel comune di residenza dei genitori (entro 10 giorni).
Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, la dichiarazione è fatta in
quello di residenza della madre a meno di accordi diversi tra i coniugi. Qualora i genitori
non siano uniti in matrimonio tra loro, nell’atto di nascita sarà fatta menzione del
riconoscimento di filiazione naturale per il quale si necessita della presenza di entrambi
i genitori.

I figli sono tutti uguali
La condizione di figlio è indipendente dal fatto che i genitori siano o meno sposati: in
seguito alla riforma della filiazione con la legge n. 219/2012, lo status di figlio è
identico, con gli stessi diritti, doveri e responsabilità dei genitori.

Attribuzione del cognome
In caso di figlio riconosciuto da entrambi i genitori, il cognome è quello paterno salvo
accordo che preveda l’attribuzione anche del cognome materno. In seguito alla sentenza
della Corte Costituzionale n. 286/2016, è infatti possibile attribuire il doppio cognome,
ovvero quello della madre in aggiunta a quello del padre. Il cognome materno potrà anche
precedere quello paterno, ma non potrà essere attribuito da solo.
In caso di figlio naturale non riconosciuto da entrambi i genitori, il cognome sarà invece
automaticamente quello del genitore che lo ha riconosciuto per primo.

Attribuzione del nome
Al bambino possono essere attribuiti fino a un massimo di tre nomi. Nel caso di nomi
separati tra essi con la virgola, sarà riportato nei documenti soltanto quello o quelli che
precedono la virgola.
E’ vietato attribuire al bambino un nome ridicolo o vergognoso, il nome di un genitore o di
un fratello o una sorella viventi, un cognome come nome. Il nome deve corrispondere al
sesso.
Nel caso di nome attribuito in violazione di una di queste norme, l’ufficiale dello Stato
Civile procede comunque alla formazione dell’atto di nascita, dandone comunicazione alla
Procura della Repubblica.

Genitori stranieri
In caso di genitori entrambi stranieri, è possibile non applicare la normativa italiana
indicando cognome e nome sulla base della legge dello Stato di cui il minore è cittadino,
ai sensi dell’art. 24 della legge n. 218/1995.

Cosa fare

Dichiarazione verbale con presentazione dell'attestazione di nascita rilasciata dalla
Direzione sanitaria e documento di identità personale.
Per presentare la dichiarazione è sufficiente un documento di identità o riconoscimento.
Non è richiesto, per gli stranieri, il permesso di soggiorno.

Riferimenti

Decreto Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396

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pubblicato il 2017/11/07 12:47:00 GMT+2 ultima modifica 2021-10-06T08:53:48+02:00

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