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Riconciliazione dei coniugi

Con una espressa dichiarazione i coniugi possono far cessare gli effetti della sentenza di separazione di comune accordo, senza che sia necessario l'intervento del giudice.

La dichiarazione di riconciliazione viene sottoscritta presso l'ufficio di Stato Civile del comune dove è stato celebrato il matrimonio o dove il matrimonio è stato trascritto per residenza degli sposi al momento della celebrazione.

Cosa fare

E' necessario prendere appuntamento con l'Ufficio di Stato Civile per rendere la dichiarazione di riconciliazione. Occorre inoltre esibire il documento d'identità personale, nonchè copia della sentenza di separazione. Gli altri documenti necessari vengono acquisiti d'ufficio.

Riferimenti normativi

Art. 157 C.C.
Art. 63. comma 1, lettera g) D.P.R. 396/2000

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pubblicato il 2017/11/16 12:09:00 GMT+2 ultima modifica 2021-06-25T09:03:28+02:00

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