Regolamento per il conferimento della cittadinanza onoraria
Art. 1 (Definizione dell’onorificenza e destinatari)
1. La cittadinanza onoraria è un riconoscimento onorifico che il Comune di Poggio Torriana conferisce a cittadini italiani o stranieri quale manifestazione di riconoscimento e gratitudine da parte del Comune stesso.
2. In casi di particolare rilievo la cittadinanza onoraria può essere concessa anche ad associazioni, enti, raggruppamenti di persone in ambito civile, militare, religioso e viene conferita ad un loro rappresentante.
3. La cittadinanza onoraria può essere concessa anche alla memoria.
Art. 2 (Criteri per il conferimento e competenze)
1. Il conferimento della cittadinanza onoraria è deliberato dal Consiglio Comunale. Tale istituto costituisce un riconoscimento onorifico nei confronti di persone che si siano distinte particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, della difesa dei diritti umani e dei valori democratici, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese o per altre rilevanti motivazioni in favore del territorio e/o degli abitanti o della comunità di Poggio Torriana o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell’umanità intera
Art. 3 (Procedimento di assegnazione)
1. La proposta di conferimento può essere avanzata dal Sindaco o dai consiglieri comunali o da cittadini, iscritti nelle liste elettorali del Comune. La richiesta deve essere presentata per iscritto all’Amministrazione Comunale, completa di tutti i riferimenti bibliografici, le motivazioni ed ogni altra indicazione utile alla sua valutazione da parte dell’Amministrazione stessa del particolare merito o memoria della persona.
Art. 4 (Albo dei cittadini onorari)
1. Presso l’Amministrazione Comunale è istituito un Albo dei cittadini o soggetti onorari di Poggio Torriana, nel quale sono iscritti in ordine cronologico il nominativo del cittadino onorario o del soggetto, le motivazione del conferimento e gli estremi del provvedimento del Consiglio Comunale.
Art.5 (Modalità di consegna del titolo)
1. La cittadinanza onoraria per le persone ancora in vita può essere conferita con un diploma in pergamena recante l’atto del conferimento, la motivazione e la firma del Sindaco.
2. La cerimonia di consegna si svolge in forma ufficiale nel corso di una seduta del Consiglio Comunale.
Art. 6 (Diritti del cittadino onorario)
1. La cittadinanza onoraria costituisce un riconoscimento onorifico di carattere eccezionale e privo di rilevanza giuridica. 2. Il Comune, in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, può invitare a parteciparvi i cittadini onorari prendendo posto tra le autorità.
Art.7 (Perdite dell’onorificenza)
1. Incorre nella perdita dell’onorificenza l’insignito che se ne renda indegno. Il provvedimento di revoca è adottato con delibera del Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, di ¼ dei consiglieri comunali o dai cittadini, iscritti nelle liste elettorali del Comune.
Art. 8 (Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla esecutività della delibera di approvazione ed è pubblicato in via permanente sul sito istituzionale nell’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente”.