Contributo di Costruzione e Monetizzazioni
DESCRIZIONE:
Il contributo di costruzione è il corrispettivo da pagare al Comune da chi presenta o chiede un titolo abilitativo edilizio, fatti salvi specifici casi di esonero previsti dalla legislazione vigente. Tale contributo, in base al tipo di intervento, alla destinazione d’uso e alla sua localizzazione, è dato dalla somma di una o più delle seguenti componenti:
- oneri di urbanizzazione (U1 e U2),
- contributi D ed S,
- contributo straordinario (CS),
- quota sul costo di costruzione (QCC)
La Regione stabilisce con delibera dell’Assemblea legislativa criteri omogenei per il calcolo e l’applicazione del contributo di costruzione, in particolare stabilisce gli importi unitari degli oneri di urbanizzazione e dei contributi D ed S, le regole comuni per il calcolo del contributo straordinario e della quota sul costo di costruzione. La delibera regionale riconosce inoltre ampi spazi di autonomia regolamentare ai Comuni nell’applicazione del contributo di costruzione, così da meglio adattare le singole componenti alle specificità del territorio locale.
Oneri di urbanizzazione:
Gli oneri sono dovuti per gli interventi di nuova costruzione; ristrutturazione edilizia; ristrutturazione urbanistica; restauro scientifico e restauro e risanamento conservativo comportanti incremento di carico urbanistico; manutenzione straordinaria, limitatamente all’aumento di carico urbanistico derivante da un aumento di superficie utile; mutamento di destinazione d’uso senza opere comportante incremento di carico urbanistico.
Gli oneri di urbanizzazione sono importi commisurati all’incidenza delle spese per le opere di urbanizzazione da calcolarsi in base a tabelle parametriche.
Le opere di urbanizzazione sono costituite dalle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e dalle attrezzature e gli spazi collettivi e si dividono in:
- infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti (equivalenti alle opere di urbanizzazione primaria - U1), ovvero gli impianti, gli spazi aperti e le reti tecnologiche che assicurano la funzionalità e la qualità igienico sanitaria degli insediamenti e l’innalzamento della resilienza urbana
- attrezzature e spazi collettivi (equivalenti alle opere di urbanizzazione secondaria - U2), ovvero impianti, opere e spazi attrezzati pubblici destinati a servizi di interesse collettivo, necessari per favorire il migliore sviluppo della comunità e per elevare la qualità della vita individuale e collettiva.
Contributi D ed S:
I contributi per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi “D” e per la sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche “S”, sono da corrispondere per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di ristrutturazione urbanistica e di nuova costruzione aventi destinazione produttiva o rurale (se svolta da non aventi titolo).
Sono esentate dal pagamento dei contributi D e S le attività artigianali di servizio alla casa e alla persona definite dagli strumenti urbanistici comunali e le attività estrattive.
Contributo straordinario:
Il contributo straordinario (CS) è dovuto per i nuovi insediamenti ricadenti al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato definito dal Piano Urbanistico Generale (PUG) ed è fissato nella misura pari al 50% del maggior valore generato dalla trasformazione (plusvalore fondiario).
Nelle more dell’adozione del PUG il contributo straordinario è applicato anche all’interno del territorio urbanizzato esclusivamente agli interventi resi ammissibili a seguito di variante urbanistica specifica, o in caso di permessi di costruire in deroga, che prevedano maggiori superfici o cambio di destinazione d’uso comportante aumento di carico urbanistico.
Quota relativa al costo di costruzione
La quota del costo di costruzione (QCC) è un’imposta riferita all’aumento di valore dell’edificio a seguito dell’intervento edilizio, ovvero al valore dell’oggetto edilizio realizzato o trasformato. Essa è dovuta per gli interventi edilizi di nuova costruzione; ristrutturazione edilizia; ristrutturazione urbanistica; restauro scientifico e restauro e risanamento conservativo, limitatamente ai casi in cui comporti anche mutamento della destinazione d'uso con incremento di carico urbanistico; mutamento di destinazione d’uso senza opere comportante incremento di carico urbanistico.
La quota è pari ad una percentuale, compresa tra il 5% e il 20%, di un valore calcolato a partire dalla media dei valori di mercato degli immobili con pari caratteristiche e ubicazione presente nella Banca Dati OMI dell’Agenzia delle Entrate.
La QCC è dovuta per le destinazioni residenziale, commerciale, turistico-ricettiva, direzionale o fornitrici di servizi, di carattere non artigianale; la QCC non è dovuta per le funzioni produttiva e rurale.
Monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali:
Qualora il Piano urbanistico comunale, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera d), della L.R. n. 24/2017, ammetta la monetizzazione delle aree da cedere per la realizzazione delle dotazioni territoriali, il Comune fissa i valori della monetizzazione commisurati al valore di mercato delle aree edificabili (o rese edificabili) oggetto dell’intervento urbanistico proposto, ovvero al costo di acquisizione di aree prossime aventi le stesse caratteristiche per dimensione, ubicazione e destinazione a quelle che dovrebbero essere cedute ovvero a specifici criteri di stima definiti dal Comune
Nei medesimi casi in cui il piano urbanistico ammetta la monetizzazione delle aree per dotazioni territoriali, in luogo della corresponsione dell’eventuale costo parametrico di realizzazione delle opere di urbanizzazione da realizzare sulle aree oggetto di monetizzazione, è dovuto unicamente il pagamento degli oneri di urbanizzazione
PER APPROFONDIRE:
Con delibera n. 186/2018 di Assemblea Legislativa è stata approvata la nuova disciplina sul contributo di costruzione che costituisce la completa revisione della previgente disciplina in accordo con gli obiettivi della legge urbanistica regionale. La delibera è in vigore dall’11 gennaio 2019, data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
I Comuni sono tenuti al recepimento del provvedimento regionale entro il 30 settembre 2019, trascorso tale termine la nuova disciplina opera direttamente.
Nella fase transitoria, per gli strumenti attuativi, comunque denominati, approvati e convenzionati prima dell’entrata in vigore della nuova deliberazione, continua a trovare applicazione la previgente disciplina sul contributo di costruzione, fino al termine di validità della convenzione vigente. Lo stesso vale anche per le convenzioni approvate a stipulate prima del 30 settembre 2019. In caso di proroga della convenzione, successiva al 30 settembre 2019, necessaria per il completamento dei medesimi strumenti attuativi, trova applicazione la nuova disciplina sul contributo di costruzione.
La previgente disciplina sul contributo di costruzione si applica anche alle domande di Permessi di Costruire, alle SCIA e alle CILA, nonché alle loro varianti non essenziali presentate entro il 30 settembre 2019.
Con delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 18/09/2019, il Comune di Poggio Torriana ha recepito la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186, in materia di disciplina del contributo di costruzione, approvando i seguenti allegati:
- Allegato 1, recante “Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione”;
- Allegato 2, recante “Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento”;
- Allegato 3, recante “Ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate a seguito del recepimento della disciplina del contributo di costruzione”;
- Allegato 4, recante “Tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali”;
Sono state inoltre assunte, ai fini dell’applicazione della delibera di recepimento, quale territorio urbanizzato (T.U.) quelli definiti dai vigenti strumenti urbanistici del Comune di Torriana e di Poggio Berni, entrambi ancora vigenti ai sensi dell’art. 3, della Legge Regionale n. 19/2013;
COSA FARE:
Fatti salvi i casi di riduzione o esonero, il proprietario dell'immobile o colui che ha titolo per chiedere il rilascio del permesso o per presentare la SCIA o la CILA è tenuto a corrispondere il contributo di costruzione commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.
Il contributo di costruzione è quantificato dal Comune per gli interventi da realizzare attraverso il permesso di costruire ovvero dall'interessato per quelli da realizzare con SCIA o CILA.
Il contributo di costruzione deve essere corrisposto prima del rilascio del permesso di costruire o nel momento della presentazione della SCIA o CILA. A richiesta dell'interessato può essere anche rateizzato, secondo le modalità stabilite dal Comune.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
artt. 29, 30, 31 e 32 della Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 15.
delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 186 del 20 dicembre 2018.
PAGINA DI APPROFONDIMENTO
https://territorio.regione.emilia-romagna.it/edilizia/temi/contributo-di-costruzione
CALCOLO AUTOMATICO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
DOVE RIVOLGERSI:
Ufficio Edilizia Privata - Sportello Unico per l'Edilizia
Per le pratiche ex Comune di Torriana:
Via Roma loc. Torriana n. 19 - Tel: 0541/629701 int. 1.3
E-mail: r.pazzini@comune.poggiotorriana.rn.it
Per le pratiche ex Comune di Poggio Berni:
Via Roma loc. Poggio Berni n. 25 - Tel: 0541/629701 int. 3.2 - Fax: 0541/688098