Sezioni

Sanzioni stradali: pagamenti a rate

area tematica Polizia municipale / Sicurezza

Che cos'è

Su richiesta dell’interessato, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute in relazione a violazioni del codice della strada (e leggi collegate), secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e a fronte del quale l’interessato si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro il termine stabilito dall’Ente.

Cosa fare

1) L’art. 202-bis del Codice della strada prevede che “I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili”. 

La richiesta di pagamento rateale deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica del verbale e preclude la facoltà di presentare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.

È possibile chiedere il pagamento a rate della sanzione anche se il verbale è già divenuto titolo esecutivo e non ancora iscritto a ruolo o su sentenze dell’autorità giudiziaria pronunciate a seguito di opposizione/ricorso avverso il verbale stesso e per il quale la medesima autorità non abbia disposto;  in questo caso il pagamento a rate può essere concesso qualora il totale della somma complessivamente dovuta, per una o più sanzioni, superi l'importo di 250 euro e sempre a condizione che l’interessato si trovi in condizioni economiche disagiate.

In entrambi i casi:

  • il numero di rate concedibili, variabile in relazione all’entità degli importi dovuti, è subordinato a precisi limiti di reddito percepito da parte del richiedente;
  • per ottenere il pagamento a rate, il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non deve essere superiore a 10.628,16 euro. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'interessato, e il limite di reddito è aumentato di 1.032,91 euro per ognuno dei familiari conviventi.

2) Fuori dei casi indicati al punto 1) è possibile richiedere il pagamento a rate in base alla Legge 24/11/1981 n. 689 secondo i criteri fissati con apposito regolamento dell'Ente.

Responsabile del procedimento

Ivano Vandi

Allegati

Qui sotto trovi la modulistica relativa al procedimento.

Valuta questo sito