Assegno di maternità di base
Che cos'è
È una prestazione che viene concessa dal Comune di residenza ed erogata dall’Inps alle mamme che ne fanno richiesta entro sei mesi dalla nascita del figlio.
L’assegno viene corrisposto alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici) o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto a quello dell’assegno e che non superano un determinato reddito calcolato in base all'Isee.
Il beneficio viene concesso anche in caso di adozione o affidamento preadottivo di un minore.
Importo dell'assegno
Ai sensi dell’art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2023, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a euro 383,46 per cinque mensilità e, quindi, a complessivi 1.917,30 euro.
Chi può presentare domanda
Possono presentare domanda le mamme (o in assenza il diverso richiedente avente diritto):
- Cittadine italiane;
- Cittadine comunitarie;
- Cittadini di Paesi terzi protetti da norme europee in materia sociale:
- Cittadino rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti
- Cittadino apolide, i suoi familiari e superstiti
- Cittadini titolari della protezione sussidiaria
- Cittadino che abbia soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri, i suoi familiari e superstiti
- Cittadino familiare del cittadino dell’Unione
- Cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
- Cittadino titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
- Cittadini / lavoratori del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, e loro familiari
- Cittadino titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal dlgs. 40/2014
• per l’anno 2023, il valore Isee (attestazione Isee sottoscritta a norma del DPCM 159/2013 in corso di validità alla data di presentazione della domanda) non deve essere superiore a 19.185,13 euro. Nell'Isee deve essere considerato anche il nuovo nato.
Per il rilascio dell’Isee è possibile avvalersi dei Caaf.
In caso di nuclei in cui i genitori non sono coniugati e hanno diversa residenza anagrafica, gli stessi dovranno richiedere Isee per prestazioni rivolte a minorenni ai sensi dell'art. 7 DPCM sull'Isee e dovranno figurare entrambi nell'Isee.
Cosa fare
Presentare domanda al Comune di residenza entro sei mesi dalla nascita del figlio.
Per presentare domanda occorre allegare:
- dichiarazione Isee (attestazione Isee sottoscritta a norma del DPCM 159/2013 in corso di validità alla data di presentazione della domanda)
- fotocopia di un documento di riconoscimento;
- per le mamme extracomunitarie, permesso/carta di soggiorno.
Riferimenti
- art. 66, Legge n. 448/98
- D.P.C.M. n. 452/2000
- art. 74, D.Lgs. n. 151/2001
- D.P.C.M. n. 159/2013
- art. 74 legge 26 marzo 2001, n. 151
Dove rivolgersi:
Per la modulistica, assistenza alla compilazione e consegna della domanda:
Ufficio Unico Servizi Sociali Sede di Poggio Berni
Ufficio Relazioni con il Pubblico
urp@comune.poggiotorriana.rn.it
Ufficio Unico Servizi Sociali - sede di Torriana