Sezioni

Procedura abilitativa semplificata

Referente: Francesca Gobbi, Fabio Pazzini Ufficio: Sportello Unico Edilizia

Descrizione

La Procedura Autorizzativa Semplificata (PAS) introdotta dall’art. 6 del D.Lgs. 28/2011, deve essere presentata per l'installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. In particolare sono assoggettati a P.A.S. le tipologie di attività ed esercizio di impianti così come delineati e descritti ai paragrafi 11 e 12 delle Linee Guida, D.M. 10 settembre 2010, adottate ai sensi dell'art. 12 comma 10 del D.Lgs. 387/2003. Nello specifico, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010:
- Impianti fotovoltaici così come descritti al punto 12.2;
- Impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas così come descritti al punto 12.4;
- Impianti Eolici così come descritti al punto 12.6;
- Impianti idroelettrico e geotermoelettrico così come descritti al punto 12.8;

Cosa fare

La PAS compilata in ogni sua parte utilizzando la modulistica Comunale, completa degli allegati obbligatori elencati nel modello stesso, è presentata allo Sportello Unico per l'Edilizia mediante mezzo cartaceo o in via telematica, dal proprietario dell'immobile o da chi ne ha titolo, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, corredata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di assenso nelle materie di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore.

Lo Sportello Unico per l'Edilizia, ove entro il termine dei trenta giorni, sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite per la presentazione della domanda, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. E' comunque salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. In caso di mancata comunicazione da parte dello Sportello Unico per l'Edilizia, decorso il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della PAS, l'attività di costruzione deve ritenersi assentita.

Qualora siano necessari atti di assenso, che rientrino nella competenza comunale e non siano allegati alla dichiarazione, lo Sportello Unico per l'Edilizia provvede a renderli tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine per la conclusione del relativo procedimento.

La realizzazione dell'intervento deve essere completata entro tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata (PAS). La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova dichiarazione. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo Sportello Unico per l'Edilizia la data di ultimazione dei lavori, utilizzando la modulistica Comunale.

Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che deve essere trasmesso al Comune, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la dichiarazione, nonché ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale.

Si consiglia ai tecnici liberi professionisti, di operare prima della presentazione della PAS al protocollo comunale, una preventiva verifica circa la completezza formale delle istanza prodotte con il tecnico istruttore dello Sportello Unico per l’Edilizia, al fine di evitare, per quanto possibile, l’emissione di provvedimenti di inefficacia, di richieste integrazioni documenti e di provvedimenti sanzionatori previsti dalla vigente normativa. Nello spirito di una fattiva collaborazione e a disposizione per ogni utile chiarimento, si invitano le categorie professionali e i tecnici liberi professionisti ad attenersi alle disposizioni contenute nella presente.

Dove rivolgersi

Ufficio Edilizia Privata - Sportello Unico per l'Edilizia

Per le pratiche ex Comune di Poggio Berni:
E-mail: f.gobbi@comune.poggiotorriana.rn.it

Per le pratiche ex Comune di Torriana:
E-mail: f.pazzini@comune.poggiotorriana.rn.it

Riferimenti

art. 6 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28
D.M. 10 settembre 2010

Allegati

Qui sotto trovi la modulistica relativa al procedimento.

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