Vidimazione registri di pubblica sicurezza per agenzie di affari e per vendita di cose antiche e usate
area tematica Imprese e Commercio
Cosa fare
L'ex articolo 120 del TULPS disciplina la vidimazione dei registri di pubblica sicurezza, mentre l'ex articolo 128 del TULPS quelli per la vendita di cose antiche e usate.
Il titolare dell'esercizio dovrà presentare una autodichiarazione in materia di tenuta dei registri, come da modello allegato, in duplice copia. La copia che sarà restituita dovrà essere allegata come parte integrante e sostanziale al registro stesso.
Responsabile del procedimento
Riferimenti normativi
- T.U.L.P.S. – R.D. 18.6.1931 n. 773 – e regolamento di attuazione
- L. 82 del 20.2.2006
- Reg. CEE n. 2238/1993 – Decreto MIPAF 22.11.1999 – G.U. n. 66 del 20.03.2000
Allegati
Qui sotto trovi la modulistica relativa al procedimento.