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Vidimazione registri di pubblica sicurezza per agenzie di affari e per vendita di cose antiche e usate

area tematica Imprese e Commercio

Cosa fare

L'ex articolo 120 del TULPS disciplina la vidimazione dei registri di pubblica sicurezza, mentre l'ex articolo 128 del TULPS quelli per la vendita di cose antiche e usate.

Il titolare dell'esercizio dovrà presentare una autodichiarazione in materia di tenuta dei registri, come da modello allegato, in duplice copia. La copia che sarà restituita dovrà essere allegata come parte integrante e sostanziale al registro stesso.

Responsabile del procedimento

Donatella Casadei

Riferimenti normativi

  • T.U.L.P.S. – R.D. 18.6.1931 n. 773 – e regolamento di attuazione
  • L. 82 del 20.2.2006
  • Reg. CEE n. 2238/1993 – Decreto MIPAF 22.11.1999 – G.U. n. 66 del 20.03.2000

Allegati

Qui sotto trovi la modulistica relativa al procedimento.

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