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Accesso civico: semplice e generalizzato

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Che cos'è

L'accesso civico è un diritto introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016.
Si distingue in:

Accesso civico semplice

Consente a chiunque - senza indicare motivazioni - il diritto di richiedere ad una pubblica amministrazione documenti, informazioni e dati nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione obbligatoria.

Accesso civico generalizzato

Consente a chiunque - senza indicare motivazioni - il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del D.Lgs.33/2013.

Come esercitare l'accesso civico?

L’accesso civico, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 33/2013 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, per cui chiunque può esercitarlo anche indipendentemente dall’essere cittadino italiano residente nel territorio dello Stato.

A chi deve essere indirizzata l’istanza di accesso civico?

L'istanza, compilata secondo i modelli allegati, può essere trasmessa alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
•    all' Ufficio Relazioni con il Pubblico
•    all’ Ufficio Protocollo
•    al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione OBBLIGATORIA
 
secondo una delle seguenti modalità:
• consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune (sede via Roma loc. Poggio Berni, 25);
• spedizione con raccomandata A/R indirizzata a Comune di Poggio Torriana, Ufficio Protocollo, Via Roma loc. Poggio Berni, 25 - 47824 Poggio Torriana;
• invio per posta elettronica certificata all’indirizzo comune.poggiotorriana@legalmail.it

Cosa si deve indicare nell’istanza?

È necessario identificare i dati, le informazioni o i documenti che si desiderano richiedere. Ciò vuol dire che eventuali richieste di accesso civico devono essere ritenute inammissibili laddove l’oggetto della richiesta sia troppo vago da non permettere di identificare la documentazione richiesta, oppure laddove la predetta richiesta risulti manifestamente irragionevole.

Bisogna pagare per poter effettuare l’accesso civico?

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dal Comune per la riproduzione su supporti materiali.

Costi di riproduzione delle copie senza ricerca d'archivio:
Formato A4  € 0,10
Formato A3  € 0,20
Formato A4 avanti/retro € 0,30
Formato A3 avanti/retro € 0,50
Formato A4 a colori € 0,20
Formato A3 a colori € 0,40

Costi di riproduzione copie con  ricerca d'archivio:
Formato A4  € 0,20
Formato A3  € 0,30
Formato A4 a colori € 0,40
Formato A3 a colori € 0,60

Quali sono i termini della procedura?

Esclusi i casi di pubblicazione obbligatoria (accesso civico semplice), l'amministrazione individua i soggetti controinteressati cui comunica l'avvenuta richiesta di accesso civico (generalizzato). Entro 10 giorni dalla ricezione di tale comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale periodo, l'amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'art. 5-bis, specificati più sotto.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.

Esclusioni e limiti all'accesso civico (art. 5-bis)

L'accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; a sicurezza nazionale; la difesa e le questioni militari; le relazioni internazionali; la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; la conduzione di indagini sui reati  e il loro perseguimento; il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso civico è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; la libertà e la segretezza della corrispondenza; gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Referente comunale

Barbara Roccoli

Allegati

Qui sotto trovi i moduli di domanda.

 

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