Accesso agli atti (legge 241/90)
Che cos'è
Chiunque sia titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, determinato da una situazione giuridicamente tutelata, ha diritto di accedere alla documentazione amministrativa detenuta dal Comune, anche se riferita ad attività svolta da Istituzioni, Aziende speciali, Soggetti gestori di pubblici servizi.
In particolare, il diritto di accesso è assicurato:
- ai cittadini che abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti;
- agli stranieri ed agli apolidi che abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti;
- ai rappresentanti ed agli organismi titolari del diritto di partecipazione;
- ad ogni altra istituzione, associazione o comitato portatore di interessi pubblici e diffusi, per mezzo del suo rappresentante o primo firmatario, relativamente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.
Modalità informale
Il diritto di accesso si esercita in via informale, mediante richiesta verbale all'unità organizzativa competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente. Il Responsabile di tale unità organizzativa provvede a valutare la sussistenza dell’interesse giuridico all’accesso. Nei casi di immediata soluzione la richiesta viene immediatamente soddisfatta senza bisogno di formalità.
- Viene considerata istanza di accesso informale la richiesta di prendere visione dei permessi di costruire e denuncia di inizio attività e ai relativi elaborati progettuali e convenzioni (art. 10, 12 e 24 della L.R. 25/11/2002 n. 31; art. 10 e 22 del Dpr 6/6/2001 n. 380).
- Sono considerate istanze di accesso informale le richieste di prendere visione di verbali del Consiglio comunale nonché di deliberazioni di Giunta e Consiglio comunale, e di determinazioni se pubblicate, con l’esclusione degli atti che contengono dati sensibili o dati giudiziari, come definiti dall’art. 4 del Dlgs 196/2003, e degli atti contenenti dati inerenti il contenzioso tributario.
- Sono inoltre considerate istanze di accesso informale le richieste di prendere visione dei documenti durante il periodo di pubblicazione.
Il richiedente deve esibire la lettera di avvio del procedimento inviata dall'ente ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 oppure in mancanza:
- far constatare la propria identità e, se occorre, i propri poteri rappresentativi;
- indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta o gli elementi che ne consentono l'individuazione;
- specificare (o ove occorra comprovare) l'interesse connesso alla richiesta.
L’ufficio provvede ad individuare l’atto e a stampare copia. L’interessato può effettuarne la sola visione, oppure richiedere il rilascio di copia in carta semplice, ovvero di copia conforme (in bollo) col pagamento dei soli costi di riproduzione
Modalità formale
La procedura di accesso ha inizio con la presentazione al Comune di motivata richiesta, con una delle modalità sotto indicate.
E' possibile presentare richiesta di accesso agli atti in modalità online cliccando qui, oppure per mail all'indirizzo comune.poggiotorriana@legalmail.it Sono escluse le richieste relative alla materia dell'Edilizia privata per la quale è prevista una modulistica specifica scaricabile dal sito a questo link.
Il servizio è integrato anche con l' AppIo, che ti terrà aggiornato sullo stato di avanzamento della pratica e avrai un unico punto di gestione delle tue istanze.
Il rilascio di copie di atti dell'Amministrazione comunale e dei documenti amministrativi è effettuata dal Responsabile del procedimento di accesso presso l'unità organizzativa che detiene il documento, qualora il documento sia disponibile presso tale ufficio.
La copia di atti può essere rilasciata in carta libera o autenticata (in bollo) nel rispetto della vigente normativa fiscale. Questa modalità viene utilizzata nel caso in cui la richiesta non possa essere immediatamente soddisfatta, ma necessita di tempi di ricerca, e la risposta è differita entro 10 giorni.
Cosa occorre?
- Documento d'identità/riconoscimento in corso di validità
- Avere un interesse diretto, concreto e attuale nei confronti del documento richiesto
Quanto costa?
L’esercizio del diritto di accesso è assicurato dal Comune gratuitamente con il solo addebito dei costi di riproduzione e, ove previsti, dei diritti di ricerca e di visura, come definiti con apposito atto.
Si fa salva la gratuità prevista per legge delle copie di atti ai consiglieri comunali nell'esercizio del loro mandato.
Quando l'invio delle informazioni o delle copie del documento è richiesto in via eccezionale, per posta, telefax o altro mezzo, sono a carico del richiedente le spese occorrenti per la spedizione o l'inoltro.
Sono fatte salve le norme stabilite dal Dpr 642/1972 e successive modificazioni in materia di imposta di bollo.